Il gestore non risponde del contenuto di un post pubblicato sulla sua pagina a meno che non ci sia la prova della sua partecipazione all’attività diffamatoria: in questo caso viene valutata la omessa rimozione
Il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto ha sospeso il procedimento e rinviato gli atti per valutare la legittimità dell’articolo 18 dell’Ordinamento penitenziario