C’è differenza tra un’impresa mafiosa e una a partecipazione mafiosa? Sì, stando alla recente sentenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione. E non è una differenza da poco perché la distinzione serve per individuare il campo di applicabilità del settimo comma dell’articolo 416 bis del Codice penale in materia di confisca.

La Suprema Corte si è espressa accogliendo il ricorso presentato da un avvocato siciliano contro una decisione della Corte d’appello di Palermo.

In sostanza, gli ermellini hanno sottolineato che esiste un consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 416 bis in relazione al capitale sociale e al patrimonio di un’impresa, occorre accertare se questa possa o meno essere qualificata come mafiosa.

A quel punto hanno ricordato quando un’impresa può essere definita in quel modo. Ebbene, questa condizione ricorre quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l’intera attività d’impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa. Ma ancora non basta: quelle risorse devono essere state capaci di determinare una contaminazione irreversibile dell’accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali illeciti e leciti. Un’altra condizione si registra quando l’impresa è asservita al controllo della consorteria, della quale condivide progetti e dinamiche divenendone strumento operativo con conseguente commistione tra le attività d’impresa e mafiosa.

Secondo la Cassazione nella medesima prospettiva risulta al contrario insufficiente la mera partecipazione: laddove quindi l’impresa sia stata costituita mediante l’immissione di risorse non derivanti in tutto in parte da fonti illecite effettuata da soggetto che non è un mero prestanome, ma rappresenta anche i propri interessi, per la confisca dell’intero compendio dell’impresa – da qualificarsi come a partecipazione mafiosa – è necessario accertare se e da quale momento il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se l’attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio o sotto la protezione di un’associazione mafiosa.

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