La Corte di Cassazione torna sulla questione degli autovelox: da tempo si moltiplicano i contenziosi sulle apparecchiature che rilevano la velocità delle auto, che sono dunque alla base delle sanzioni amministrative per chi supera i limiti.

Ed ecco che il 4 dicembre scorso la sezione civile della Suprema Corte è di nuovo intervenuta per chiarire due punti fondamentali. Il primo: l’ente proprietario della strada che piazza l’autovelox deve necessariamente segnalarlo preventivamente. Il secondo: la postazione di rilevamento della velocità deve essere ben visibile all’automobilista.

Questi due elementi devono esserci entrambi affinché le sanzioni siano comminate nel rispetto delle norme.

Nella sentenza depositata all’inizio del mese di dicembre gli Ermellini dicono dunque che “ai sensi del Codice della strada le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada”.

Da questo discende un obbligo in capo all’ente proprietario della strada: è obbligato a fornire una idonea informazione della installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.

Ma su un punto in particolare la Corte di Cassazione si sofferma, per specificare che, dal combinato disposto delle norme che regolano questa materia, emerge che la sussistenza di obblighi inderogabili a garanzia dell’utenza stradale, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirla del possibile accertamento di infrazioni, non lasciano alla pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l’osservanza dei doveri di segnalazione o circa l’adozione di sistemi informativi alternativi che ne assicurino la medesima trasparenza nell’attività di segnalazione.

Ma ancora non basta: tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa sono distinti e autonomi, e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.

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