Niente messa alla prova per chi è responsabile di un incendio boschivo colposo, quindi anche senza dolo. La Corte costituzionale conferma la legge che, per questo reato, non autorizza la sospensione del procedimento penale che permetterebbe il percorso giudiziario alternativo.  Il giro di vite, insomma, resta in piedi. 

«Il legislatore, nell'individuare i reati per i quali è possibile la sospensione del procedimento con messa alla prova, esercita un'ampia discrezionalità, che non può essere sindacata dalla Corte costituzionale se non nei casi in cui le scelte legislative risultino manifestamente irragionevoli», ha stabilito la Consulta con la sentenza numero 191, depositata oggi.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, ritenendo che la norma censurata violi l'articolo 3 della Costituzione, «laddove non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il delitto di incendio boschivo colposo (art. 423-bis, secondo comma, codice penale)».

Secondo il giudice di Cagliari, sarebbe irragionevole escludere dal richiamato istituto reati colposi che, come quello in esame, «ben si presterebbero a percorsi risocializzanti o riparatori perseguiti proprio dalla messa alla prova». Inoltre, il giudice motiva l'irragionevolezza riferendosi a fattispecie criminose dolose che, pur essendo punite più severamente dell'incendio boschivo colposo, «sono al contrario ricomprese nell'ambito applicativo della messa alla prova, tramite il richiamo all'articolo 550, comma secondo, del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio)».

La Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione, affermando che il sistema normativo vigente non viola il principio di ragionevolezza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione. «La determinazione dei limiti oggettivi di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, mediante il rinvio mobile a tutti i reati indicati dal secondo comma dell'articolo 550 del codice di procedura penale, è infatti espressione di una scelta di politica criminale di per sé non manifestamente irragionevole. Inoltre»,  prosegue la Consulta, «la natura colposa del reato di incendio boschivo, che secondo il giudice rimettente ben si presterebbe a percorsi risocializzanti, non è elemento sufficiente a includere detto reato tra quelli per cui è consentita la sospensione del procedimento con messa alla prova».

L’istituto «non ha infatti solo finalità risocializzanti, ma persegue anche obiettivi sanzionatori e deflattivi. In questo senso, la colpa costituisce uno dei criteri cui il legislatore può riferirsi nel fissare l'ambito applicativo della messa alla prova, ma non è certamente l'unico. Nella sua discrezionalità può infatti considerare, oltre all'elemento soggettivo, anche altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio», conclude la Consulta.

(Unioneonline)

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