Stando alle notizie riportate dai mezzi di informazione, "Immuni" sarà la denominazione della app per il tracciamento dei contatti scelta dal commissario Arcuri, da adottarsi a livello nazionale al fine di monitorare la diffusione del virus nel corso della c.d. Fase 2.

Stando sempre a quanto riportato dai mezzi di informazione, questa applicazione, conformemente alle linee guida sulla tutela dei dati personali adottate a livello europeo, sarà articolata in modo tale da garantire l’anonimato di quanti decideranno di scaricarla sul proprio smartphone, non si affiderà all’odioso meccanismo della geolocalizzazione, ossia al sistema di identificazione della posizione geografica nel mondo fisico di un determinato oggetto, quanto, piuttosto, al meno invasivo sistema di connettività Bluetooth, ossia allo standard tecnico industriale di trasmissione dati per reti personali senza fili, e, soprattutto, perlomeno allo stato, non sarà affatto obbligatoria ma utilizzabile, verosimilmente, solo su base volontaria.

Il Garante per la Privacy, da parte sua, ai microfoni di Repubblica, pur affermando di "non conosc(ere) la app su cui (sarebbe) caduta la scelta del governo", ha tuttavia assicurato che "nella fase della selezione, l’ufficio del Garante (avrebbe) avuto una intensa interlocuzione con il ministero dell’Innovazione, al quale (sarebbero state fornite) indicazioni molto chiare rispetto sia alla tutela dei dati personali, sia alla migliore tecnologia per garantirla". Fin qui nulla quaestio. Tuttavia, sono molteplici gli interrogativi e le perplessità che si affacciano nella mente di tutti quanti noi.

Questa applicazione, ammesso e non concesso che sia davvero idonea a garantire il rispetto nel trattamento dei nostri dati personali, sarà veramente in grado di assicurare una utile gestione dei contatti che sia davvero funzionale al rilevamento dei potenziali soggetti a rischio posto che, non utilizzando i sistemi di geolocalizzazione, non sarà possibile individuare la posizione dei soggetti medesimi e quindi intervenire con prontezza? Le condizioni di potenziale utilizzo di questa applicazione avranno una durata prestabilita e circoscritta ad un determinato lasso temporale, oppure, dal momento del suo utilizzo effettivo, dovremo rassegnarci a far divenire tale sistema di tracciamento una (s)comoda realtà futura? Quanti italiani saranno realmente disposti a scaricarla volontariamente sul proprio cellulare premurandosi di aggiornare il proprio diario clinico e la propria scheda anagrafica? Come saranno disciplinati gli spostamenti di chi non volesse scaricarla? Se è vero come è vero che la gestione della condizione emergenziale impone l’adozione di misure derogatorie dell’ordinarietà, e se è vero, come è vero, che il tracciamento dovrebbe seguire e non precedere l’accertamento sanitario dell’esistenza di un potenziale "contatto" a rischio, sarà comunque utile questa sorta di rilevazione anonima in assenza di preventivi controlli affidati a tamponi ed esami ematici sulla popolazione?

Premessa la rilevanza della salvaguardia della salute quale bene primario, gli interrogativi sono, tuttavia, tutt’altro che di poco conto. Intanto perché, in un Paese come l’Italia - (la cui la Carta Costituzionale non contempla affatto un diritto dell’emergenza e ogni scelta, anche giuridica, viene di conseguenza operata su base empirica), ove, nostro malgrado, ci troviamo a vivere, e a condividere, una situazione improvvisa di intensa difficoltà, che certo sarà transitoria, ma che, nel frattempo, ha comportato, e comporta, una sorta di stand-by nel consueto funzionamento delle istituzioni - la gestione pandemica nel suo complesso ha contribuito a dare luogo, per un verso, ad un c.d. stato di eccezione che necessita di trovare, nel prossimo futuro, una chiara e definita copertura normativa di carattere costituzionale, e per altro verso (ha contribuito a dare luogo) all’adozione frenetica, e quantitativamente esagerata di decreti legge di volta in volta circoscritti e privi di una convincente impostazione programmatica generale e/o di misure di dubbia utilità quale quella in esame.

Quindi, perché, proprio con riferimento specifico all’applicazione in discorso, ed alla sua efficacia, il suo limite connaturale risiede proprio nel carattere facoltativo, per il momento, del suo utilizzo orientato comunque ad "imporre", sia pure su base volontaria, e pertanto fondata su un assoggettamento opzionale consapevole ed intenzionale del cittadino (pena il possibile persistere delle restrizioni per chi non la adottasse) la rinuncia ad una fetta di libertà in nome della tutela del diritto fondamentale alla salute.

Inoltre, perché stante la rilevanza delle decisioni assunte dal momento della dichiarazione dello stato di emergenza fino ad oggi, applicazione compresa, sarebbe stato opportuno valorizzare il ruolo del Parlamento attraverso un coinvolgimento preventivo delle Camere caratterizzato dal confronto tra maggioranza e opposizione al fine di elaborare valide soluzioni condivise anziché nominare confusorie task force di riserva.

Infine, perché, in assenza di una chiara e precisa delimitazione temporale di utilizzo di questo meccanismo di tracciamento (da circoscriversi magari alla durata della sola Fase 2), condizionato ad una sorta di manifestazione di volontà in senso adesivo da parte dei vari soggetti coinvolti, e che vede il suo perfezionamento nell’atto stesso dell’installazione dell’applicazione sul proprio cellulare, si corre il rischio di trasformare in una sorta di inconsapevole, e paradossalmente giustificata, consuetudine (e speriamo non abuso) ciò che in realtà non dovrebbe sopravvivere al puro e semplice stato d’eccezione giacché, come diceva Prezzolini, "in Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio".

Giuseppina Di Salvatore

(Avvocato - Nuoro)
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