Uras, chiesto lo scioglimento del Consiglio comunale: ecco cosa si legge nella sentenza del Consiglio di Stato
Accolto il ricorso dei sei dimissionariPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Quindici pagine dettagliate dove viene ripresa tutta la vicenda che riguarda il Comune di Uras e dove si leggono le motivazioni che hanno portato i giudici del Consiglio di Stato ad accogliere il ricorso presentato da sei dei sette consiglieri che chiedevano l'annullamento della delibera con la quale il sindaco Samuele Fenu aveva convocato il Consiglio comunale per la surroga di uno dei dimissionari, nonostante non ci fosse il numero legale.
Nella sentenza numero 03726, firmata dai giudici Michele Corradino (presidente) Giovanni Pescatore, (estensore) Giovanni Tulumello, Antonio Massimo Marra e Raffaello Scarpato, viene ricordata la vicenda a partire dal 30 settembre 2025, quando sette consiglieri, su dodici membri, avevano presentato le dimissioni. «Nella stessa giornata il Comune di Uras ha provveduto a notiziare dell'avvenuta presentazione delle dimissioni sia la Prefettura, sia l'assessorato regionale degli Enti locali - si legge nel documento - Ha segnalato inoltre che una delle dimissioni – quella del consigliere Salvatore Tuveri – conteneva un riferimento a motivi di salute e ha quindi manifestato l'intenzione di procedere alla surroga del consigliere dimissionario».
Nel frattempo, la Regione non ha adottato alcun provvedimento formale. Il Consiglio comunale ha quindi disposto la surroga con la convalida dell'eletto in sua sostituzione. «La deliberazione è stata trasmessa alla Regione, che, con nota del 4 novembre 2025 - si legge nel provvedimento - ha dichiarato di non essere titolare di poteri di controllo sulla legittimità degli atti degli enti locali e ha quindi invitato gli eventuali interessati a devolvere ogni loro doglianza al giudice amministrativo».
I dimissionari hanno quindi presentato un ricorso al Tar, «sostenendo - come scrivono i giudici - che le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri integrano una fattispecie oggettiva di scioglimento dell'organo consiliare, con conseguente preclusione di qualsiasi procedura di surroga».
Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, «ritenendo che dall'eventuale annullamento della deliberazione non sarebbe potuto derivare l'auspicato effetto dissolutorio del Consiglio comunale, atteso che il potere di scioglimento spetta alla Regione». Nel provvedimento i giudici scrivono che «erronea è l'affermazione secondo cui gli appellanti difetterebbero di interesse a impugnare la deliberazione di surroga. L'interesse azionato è specificamente diretto alla rimozione dell'atto che ha interrotto la sequenza legale del procedimento di scioglimento attivato su loro impulso».
I giudici intervengono poi sul mancato giudizio della Regione: «La sua posizione è meramente consequenziale rispetto all'accertamento della legittimità dell'atto comunale impugnato, accertamento che lo stesso Ente regionale ritiene debba essere devoluto al giudice amministrativo».
I giudici esaminano anche il caso delle dimissioni di Tuveri per motivi di salute: «La norma non attribuisce alcun rilievo alle motivazioni. Nella dichiarazione del consigliere, non si nega poi la volontà di concorrere allo scioglimento dell'organo consiliare, poiché nella frase “confermo le dimissioni principalmente per motivi di salute”, l'avverbio “principalmente” non esclude ma, anzi, ammettere la concorrenza di altre motivazioni, tra le quali quella rileva di concorrere allo scioglimento del Consiglio».
