D opo i gravissimi fatti di Caivano il Governo è intervenuto con un decreto-legge che ha introdotto misure repressive della criminalità minorile ma anche di prevenzione. Il provvedimento amplia sia l’applicabilità del cosiddetto “daspo urbano” ai maggiori di 14 anni, sia l’operatività del divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi. Aumentano pure i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie e si estende anche il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento, inasprendo le pene per chi lo infrange.

M a soprattutto si allarga la facoltà di arresto in flagranza per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere e aumentano le relative sanzioni. Per contrastare il fenomeno delle baby-gang, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’avviso orale, prevedendo che il Questore possa proporre all’autorità giudiziaria di vietare, ai minori di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale, estendendo al minorenne la pena prevista per i maggiorenni in caso di violazione. Si introducono nuove figure di ammonimento, sia al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, sia per i minori non imputabili, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, che commettono gravi delitti: essi saranno convocati dal Questore insieme al genitore, al quale sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Si interviene anche sul processo penale a carico di minorenni, ampliando, per delitti non colposi, sia la possibilità di accompagnamento presso gli uffici di polizia per i maggiori di 14 anni colti in flagranza, sia l’applicabilità delle altre misure coercitive. Nell’ambito dei delitti associativi si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero informi immediatamente il procuratore della Repubblica minorile per le eventuali iniziative di competenza. Sul piano penitenziario si introduce la possibilità del trasferimento dall’istituto minorile al carcere del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne.

Ma l’aspetto più positivo è quello rieducativo: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato; in caso di esito negativo, invece, rimette gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento. Si rafforza l’offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da alta dispersione scolastica e aumentano i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico.

Ora vedremo se il Parlamento convertirà integralmente il decreto-legge, nel quale si apprezza lo sforzo di puntare sull’educazione e formazione dei giovani, pur prevalendo purtroppo l’aspetto repressivo, che, da solo, non è mai risolutivo. Insomma, più bastone che carota, mentre è risaputo che la chiave decisiva resta sempre l’ascolto, il dialogo con i giovani e la loro istruzione.

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