"Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass".

A ribadirlo è una risposta contenuta nelle Faq del Governo Draghi sull'obbligo di Green pass per i lavoratori del settore pubblico e privato, che entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre.

In base al provvedimento, le sanzioni per chi accederà al lavoro senza il “certificato verde” saranno comprese tra un minimo di 600 a un massimo di 1500 euro, più "le sanzioni disciplinari" dei "contratti collettivi di settore".

Oltre allo stipendio si perderà ogni "altra componente della retribuzione, anche previdenziale, con carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. I giorni di assenza non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio". 

Ancora, si legge nelle Faq, “nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta".

"Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va – come detto – da 600 a 1.500 euro”.

"Per i lavoratori di società di somministrazione, invece, "i controlli devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione".

Altra domanda frequente segnalata: È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa? La risposta: "Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo".

E poi: È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore? In questo caso la risposta è ancora "Sì, nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze".

"Il datore di lavoro – si legge ancora nella Faq – che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro".

Per gli oltre 3,3 milioni di lavoratori ancora non vaccinati l’alternativa sarà sottoporsi a vaccinazione oppure presentarsi al lavoro con il risultato di un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

Qui tutte le informazioni sul Green Pass sui luoghi di lavoro: LEGGI

(Unioneonline/l.f.)

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