Risarcimento danni per acqua non potabile: tempi di prescrizione e quanto valgono i disagi
Una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari chiarisce i termini della vicenda in un contenzioso tra utenti e AbbanoaPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dieci anni, non ventisei mesi. Accogliendo il ricorso presentato dai legali dell’associazione dei consumatori Adiconsum Sardegna, la Corte d’Appello di Cagliari ha allungato – e di molto – i tempi di prescrizione entro i quali gli utenti possono richiedere il risarcimento del danno in caso di erogazione di acqua non potabile da parte di Abbanoa.
La causa era stata promossa dall’avvocato Franco Dore, per conto di alcuni abitanti di Castelsardo. Il tribunale di Cagliari, in primo grado, aveva loro sbarrato la strada per accedere alla tutela giudiziaria. I giudici d’Appello hanno stabilito che il diritto degli stessi di poter richiedere il risarcimento del danno si prescrive nel termine di dieci anni dalla data in cui è stata erogata acqua non potabile e non nel termine di ventisei mesi come aveva, invece, stabilito il Tribunale ritenendo il servizio idrico un bene di consumo.
Ciò significa che le richieste avanzate per il tramite di Adiconsum, sia dai proponenti dell’azione di classe che da coloro che hanno aderito successivamente all’iniziativa, dovranno trovare accoglimento non essendo affatto colpiti dall’effetto estintivo della prescrizione.
Nell’accogliere le richieste formulate dall’avvocato Dore, la Corte d’Appello ha anche rigettato l’impugnazione proposta da Abbanoa che chiedeva di essere dichiarata esente da ogni responsabilità, in quanto mero gestore del servizio, e di scaricare le stesse nei confronti di Egas e, dunque, dei Comuni e della Regione.
Al contrario la Corte, secondo Adiconsum, «ha affermato in modo espresso che Abbanoa è rimasta inadempiente rispetto agli obblighi di servizio che gravano sulla stessa, avendo fornito acqua non potabile e dunque un bene non idoneo all’uso al quale era destinato e ha posto in chiara evidenza che “rientra nei compiti della società erogatrice – unica controparte dell’utente nel contratto di somministrazione – quello di curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere inerenti il servizio».
La Corte d’appello, inoltre, anche in questo caso modificando la decisione assunta dal Tribunale di Cagliari, ha fissato, quale criterio di calcolo per il risarcimento del danno subito dagli utenti, in via equitativa, l’importo di 0,420 euro per ogni giorno di mancata erogazione di acqua potabile per ogni componente del nucleo familiare servito dalla singola utenza.
Enrico Fresu