«Illegittime»: Abbanoa non può ricorrere alle ingiunzioni fiscali per recuperare crediti vantati nei confronti degli utenti. Non può quindi bloccare i conti correnti e pretendere il pagamento entro 30 giorni di somme spesso molto rilevanti, con la “minaccia” dell’esecuzione forzata. Non ha titolo per farlo: lo dice una sentenza del Tribunale di Lanusei del 16 ottobre che, ha dato ragione a un consumatore destinatario, nel 2019, di una un’ingiunzione per 2.508,28 euro. N.C., di Tortolì, si era rivolto all’avvocato Sabina Biancu (che è anche presidente di Adoc Ogliastra), che prima ha vinto davanti al Giudice di Pace, poi ha sconfitto Abbanoa che aveva promosso un ricorso al Tribunale ordinario.

Possibile impugnazione

La vicenda giudiziaria potrebbe non essere chiusa: la Spa dell’acqua ha già annunciato che valuterà l’impugnazione del verdetto, sottolineando che «la sentenza non fa giurisprudenza e rimane applicata al singolo caso. Sulle ingiunzioni fiscali, strumento che Abbanoa utilizza nei casi estremi per recuperare quanto dovuto per il servizio regolarmente garantito, sono ormai numerosi i provvedimenti dei Tribunali che ne confermano la legittimità». In questo caso però l’esito è stato contrario.

L'ingiunzione fiscale è uno strumento estremo, particolarmente aggressivo, che gli enti pubblici utilizzano in caso di utenze plurimorose e quando sono falliti tutti i tentativi di recupero di quanto preteso: dagli avvisi bonari alle raccomandate.

L’avvocato Biancu, nel suo primo ricorso, aveva sostenuto che Abbanoa avesse richiesto al suo assistito soldi per bollette prescritte e che, soprattutto, il gestore del servizio idrico non sia un ente pubblico, anche se è una società in house controllata da Regione e Comuni, e quindi non possa usare l'arma delle ingiunzioni. La sua tesi è stata accolta prima dal Giudice di Pace e poi dal Tribunale.

La sentenza

La giudice Giada Rutili scrive che l’ingiunzione fiscale può essere usata solo da «Stato, enti territoriali e altri enti pubblici» e da «quelli specificamente istituiti attraverso disposizioni successive che parimenti consentano la coattiva riscossione diretta di particolari entrate». Mentre la norma che la istituisce «non può essere applicata a soggetti diversi e ulteriori, non espressamente contemplati, per la riscossione di crediti generati in ambito interprivatistico». E tra Abbanoa e gli utenti c’è un contratto. Quindi le «ingiunzioni fiscali emesse dalle società concessionarie del servizio idrico (...) non potranno che dirsi illegittime».

In Abbanoa sono sicuri di essere comunque nel giusto: «La società è stata autorizzata dal Ministero dell’Economia e Finanze», è spiegato in una nota, secondo la quale «la legittimità di questa autorizzazione è stata riconosciuta in primo luogo dal Tar, che già nell’aprile del 2016 ha bocciato una richiesta di sospensiva dell’autorizzazione all’emissione delle ingiunzioni fiscali da parte di un’associazione dei consumatori. Un’altra associazione si è vista bocciare la richiesta di inibizione dell’utilizzo dello strumento delle ingiunzioni». La società conclude: «I giudici hanno sottolineato in più occasioni la correttezza delle azioni di recupero crediti del gestore».

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