"Una vicenda paradossale": è il primo commento di Alessandro Ramazzotti, amministratore unico di Abbanoa, in merito all'ordinanza del tribunale di Nuoro sui conguagli regolatori.

"Un pronunciamento, unico nel panorama nazionale - continua - costruito su un'interpretazione anomala e poco approfondita del meccanismo dei conguagli regolatori che sono riferiti ai costi complessivi che il gestore ha sostenuto in passato, non coperti dalla tariffa, e non riferibili ai consumi del singolo cliente; lo stesso meccanismo col quale ancora oggi paghiamo nella bolletta dell'elettricità i costi per l'uscita dal nucleare".

"Tutti i gestori - aggiunge - li hanno applicati, e sarebbe singolare se in Sardegna ci si dovesse comportare in modo diverso dal resto dell'Italia".

Abbanoa, anticipa Ramazzotti, impugnerà il provvedimento e attiverà ogni iniziativa di tutela per portare all'attenzionale nazionale la vicenda che, ribadisce l'azienda, "è presente esclusivamente in Sardegna".

Per il tribunale di Nuoro, Abbanoa avrebbe modificato in modo non legittimo le tariffe sui consumi; i conguagli sono stati calcolati sui maggiori oneri sostenuti dalla società nel periodo tra il 2005 e il 2011 e richiesti sulle utenze attive nel 2014 e sui consumi registrati nel 2012.

A questo proposito, dice l'ordinanza, "non appare legittima l’applicazione di conguagli che consentono la surrettizia introduzione ex post di integrazioni alla tariffa applicata ad anni passati. Inoltre il comportamento del gestore che si risolva in una modifica unilaterale del corrispettivo pretendibile al momento della somministrazione con riferimento a forniture già effettuate appare abusivo e in contrasto con i principi civilistici dell’affidamento e della buona fede nell’esecuzione del contratto".

"I conguagli - spiega Abbanoa - sono una componente della tariffa 2014 per i costi che le aziende hanno sostenuto prima del 2012, quantificata e approvata dall'ente d'Ambito (EGAS) e addebitata dal gestore nei modi stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (oggi ARERA). Il periodo 2005/2011 indicato nelle fatture non si riferisce al consumo per il cliente ma rappresenta il periodo di riferimento dei conguagli spettanti ad Abbanoa. Conguagli che l'Egas ha calcolato come lieve maggiorazione sul costo del mc di idrico, fognatura e depurazione".

Inoltre, "la dicitura nelle fatture 'Partite pregresse 2005/2011' rappresenta una precisa disposizione dell'Autorità, che ha voluto in questo modo sottolineare il periodo entro il quale il gestore ha calcolato il mancato adeguamento del sistema tariffario ai propri costi: vengono richiesti prendendo come base di calcolo il 2012 ma sono relativi alla tariffazione del 2014".

Infine, "va ricordato che per attenuare l'impatto di questi importi sulle famiglie, la Cassa Conguagli ha anticipato ad Abbanoa 90 milioni per consentirle di rateizzarle in 4 anni con importi medi di 3 euro al mese. Abbanoa ha proceduto alla fatturazione del conguaglio nel rispetto delle normative vigenti definite dagli Organi di controllo come hanno fatto i gestori in tutta Italia".

(Unioneonline/s.s.)

L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE:

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