«Legge Pratobello», si firma anche a Ferragosto: domande e risposte, tutto quello che c’è da sapere
Dai divieti urbanistici alla valorizzazione delle “Comunità energetiche”, dalle strade green all’idrogeno: norme efficaci e urgenti per respingere l’assalto eolico e fotovoltaico e disposizioni per valorizzare l’energia pubblica1) In cosa consiste la Legge Pratobello?
È una proposta di legge di iniziativa popolare che ha l’obiettivo di “vietare” la speculazione energetica in Sardegna. Punta a pianificare urbanisticamente tutte le aree meritevoli di tutela e valorizzazione, imponendo “divieti” puntuali per evitare lo stravolgimento irreversibile del territorio regionale.
2) Qual è la differenza sostanziale tra la legge Pratobello e la moratoria approvata dal Consiglio regionale?
La principale differenza è l’efficacia. La legge-moratoria è un provvedimento transitorio, inefficace sia sul piano delle procedure che delle realizzazioni, la Legge Pratobello propone vincoli e divieti urbanistici stringenti, immediati (scatterebbero il giorno stesso dell’approvazione della legge) ed efficaci sia sulla fase autorizzativa che realizzativa degli impianti.
3) Per quale motivo la proposta di legge di iniziativa popolare è fondata sull’art.3 lettera “f” dello Statuto?
L’articolo tre, lettera “f”, dello Statuto Sardo è una norma di rango costituzionale che assegna alla Regione la potestà “primaria” della pianificazione del proprio territorio regionale. Tale disposizione è l’unico strumento legislativo che sino ad oggi ha retto il contenzioso con lo Stato anche in sede costituzionale, vedasi la sentenza dell’Alta Corte del 7 giugno scorso che ha ribadito la potestà della Regione di pianificare urbanisticamente anche in tema di energie rinnovabili.
4) Per quale motivo non sono state utilizzate le competenze sul paesaggio previste dalle Norme di attuazione del 1975?
Le norme di attuazione del 1975, che pure avevano “trasferito” alla Regione tutte le competenze relative alla pianificazione paesaggistica, sono state erose nel tempo con la “cessione” allo Stato della co-pianificazione “obbligatoria”. In pratica la Regione non può più decidere sul “paesaggio” senza l’avallo e l’autorizzazione dello Stato, a partire dalle Soprintendenze. A questo si aggiunge che lo Stato negli ultimi anni, dal decreto Draghi in poi, ha previsto e ribadito reiteratamente la “preminenza” delle rinnovabili rispetto a “Paesaggio” e “Beni Culturali”.
5) Cosa significa “preminenza” delle rinnovabili rispetto al Paesaggio e ai Beni Culturali?
Significa che lo Stato ritiene “Paesaggio” e “Beni Culturali” valori soccombenti dinanzi all’interesse ritenuto “superiore” della “transizione energetica”. “Preminenza” che lo Stato non può esercitare, però, sulla norma “urbanistica” perché nel caso della Sardegna è di competenza primaria dello Statuto Sardo.
6) Questa gerarchia è stata sancita in norme specifiche?
L’ultima in ordine di tempo è stata approvata una settimana fa con l’adozione da parte del Consiglio dei Ministri del “Testo unico sulle rinnovabili” in cui, all’articolo tre, è previsto che impianti eolici e fotovoltaici «sono considerati di interesse pubblico prevalente».
7) Il Governo ha già esercitato questa supremazia-preminenza delle rinnovabili rispetto a paesaggio e beni culturali?
Il Governo ha già esercitato questa prevalenza nel caso dell’impianto eolico che riguarda l’area della Basilica di Saccargia. Nonostante il parere contrario del Ministero dei Beni Culturali a quel progetto, che prevede la sostituzione di pale da 70 metri con altre di oltre 200 metri d’altezza, il Governo ha ritenuto di dover esercitare la “prevalenza” di interesse a favore di quel progetto piuttosto che della tutela della Basilica e del territorio nuragico circostante.
8)) Lo Stato ha utilizzato la norma urbanistica per intervenire sulla materia delle rinnovabili?
Sì, il Governo ha proposto e poi fatto approvare dal Parlamento, il 12 luglio scorso, un decreto-legge che interviene sulla materia delle rinnovabili attraverso un divieto “urbanistico” imposto nelle zone “e”, classificate come agricole.
9) La norma urbanistica utilizzata dallo Stato per le aree agricole vale anche in Sardegna?
La norma approvata dal Parlamento fa salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale. In questo caso la Sardegna, avendo competenza primaria in materia “urbanistica”, ha due possibilità: recepire la normativa nazionale con una propria legge, oppure normare “urbanisticamente”, in maniera autonoma, la materia delle rinnovabili, considerato l’impatto delle stesse sul governo del territorio. Se la Regione non dovesse normare “urbanisticamente” il proprio territorio, si troverebbe dinanzi ad una “vacatio legis”, assenza di normativa, con tutte le conseguenze.
10) Per quale motivo l’individuazione delle aree idonee non è contemplata nella legge Pratobello?
La Legge Pratobello prende atto che la Regione sarda ha già individuato le aree non idonee, e le richiama tutte puntualmente all’articolo due, ma, anziché lasciare indefinito il vincolo, lo trasforma in divieto, proprio per evitare che i varchi interpretativi possano costituire un lasciapassare per la speculazione energetica. La norma nazionale, poi, afferma: «Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee». Questo significa che secondo lo Stato tutte le aree, alla fine, saranno da ritenersi, seppur con procedure diverse, idonee. La definizione delle aree non idonee previste nella Legge Pratobello prevede che il 98,8% del territorio regionale sia “inidoneo” e quindi “vietato” alla speculazione enegetica.
11) La soglia dei 6,2 Gw prevista nel decreto delle aree idonee è una soglia contemplata anche dalla Pratobello?
La definizione dei contingentamenti è di competenza statale, la “Pratobello” non può entrare nel merito di quei quantitativi, si limita a disciplinare urbanisticamente il territorio, indicando soluzioni per la transizione ecologica dell’Isola, utilizzando in chiave “sarda” la competenza “concorrente” in tema di produzione di energia.
12) Per quale motivo nell’iniziativa popolare non è contemplata l’estensione del Piano Paesaggistico Regionale?
L’estensione del Piano paesaggistico è esclusa per due motivi: ampliarlo significherebbe consegnare allo Stato il governo del territorio delle zone interne, per via della co-pianificazione divenuta obbligatoria, e dall’altra non avrebbe nessun effetto sul tema dell’invasione eolica e fotovoltaica per via della “clausola” di supremazia imposta dallo Stato.
13) La Legge Pratobello, se approvata, cosa bloccherebbe?
Il divieto riguarda la costruzione di impianti eolici, fotovoltaici, agrivoltaici e impianti a combustibili fossili in tutte le aree definite «non idonee». Con la legge Pratobello quelle aree, dalle oasi naturalistiche alle zone agricole, dalle zone montane a quelle interessate da beni archeologici, da paesaggi urbani e rurali, vengono “urbanisticamente” disciplinate e vietate alla devastazione energetico-speculativa.
14) La Legge Pratobello che tipo di efficacia avrebbe sugli impianti eolici offshore?
È previsto il “divieto urbanistico” di realizzare “approdi” a terra, centrali di trasformazione e di connessione all’interno delle aree ritenute «non idonee».
15) La normativa contenuta nell’iniziativa popolare bloccherebbe anche il cavo Tyrrhenian Link?
Analogamente agli impianti offshore è previsto il «divieto urbanistico» a realizzare approdi per “infrastrutture” non necessarie all’equilibrio energetico della Sardegna e non previste dal Piano Energetico Regionale.
16) La “Pratobello” che effetti avrebbe sulle autorizzazioni già rilasciate e sui cantieri in corso d’opera?
In analogia con una legge dello Stato in materia di rinnovabili, in particolar modo quella relativa al divieto di realizzare impianti eolici in tutti Comuni che gravitano sull’area dell’Einstein Telescope, la legge prevede la nullità di tutte le autorizzazioni già rilasciate. La “Pratobello”, poi, prevede il blocco dei cantieri in cui il danno provocato al territorio non sia irreversibile. È fissata una soglia del 30% rispetto al progetto, in analogia con altre norme regionali già varate nel passato. Se su dieci pale, ne sono state elevate meno di tre il cantiere deve essere fermato.
17) Bloccando i cantieri la regione dovrebbe pagare dei danni?
È possibile che la Regione sia chiamata a risarcire eventuali danni che l’autorità giudiziaria dovesse riconoscere al titolare dell’iniziativa. In questo caso è evidente che dovrebbe prevalere l’interesse pubblico alla tutela del bene, con la consapevolezza che la salvaguardia di un patrimonio ambientale, culturale o paesaggistico, può comportare un onere rispetto a errori che la Pubblica amministrazione o le istituzioni hanno commesso.
18) La Legge Pratobello è contraria alle energie rinnovabili?
La “Pratobello” è la più innovativa e avanzata proposta di “transizione ecologica” in Italia. Prevede di gestire in chiave pubblica la partita energetica dell’Isola, prevede un piano per «l’Isola dell’idrogeno» puntando all’indipendenza energetica della Sardegna attraverso comunità energetiche comunali, intercomunali, provinciali e regionali.
19) L’iniziativa popolare contempla le “comunità energetiche”?
Sì. È un passaggio fondamentale della proposta legislativa. La Legge Pratobello prevede un piano di incentivi pubblici per la creazione di comunità energetiche “sarde”, al fine di favorire ricadute dirette della transizione energetica su cittadini sardi e imprese, piuttosto che lobby e multinazionali.
20) Qual è l’energia del futuro contemplata nella “Pratobello”?
La legge indica in modo puntuale la strategia energetica. La Sardegna deve tutelare il suo bene primario, paesaggio, ambiente e beni culturali, e nel contempo deve valorizzare il suo potenziale energetico in chiave «pubblica» e “sarda”, puntando all’indipendenza energetica attraverso la frontiera più avanzata dell’idrogeno. L’obiettivo è la creazione di processi innovativi avanzati come l’utilizzo di reti fotovoltaiche lineari da realizzarsi lungo le “mezzerie” delle strade principali dell’Isola, sull’utilizzo di tutte le superfici coperte disponibili, dai tetti delle case agli edifici pubblici non vincolati, dai parcheggi coperti ai capannoni industriali e artigianali, estendendo tutti i benefici ai cittadini sardi, alle loro comunità e alle imprese sarde.