Le motivazioni della sentenza con cui il Gup di Firenze  ha assolto tre ragazzi dall’accusa di violenza sessuale di gruppo perché hanno frainteso le intenzioni della ragazza sono arrivate pochi giorni prima dello stupro di Palermo con sette giovani arrestati per violenze su una coetanea. Ed è certo anche per questo che le polemiche attorno al verdetto toscano non si attenuano.

I due casi, pur nella loro decisa diversità, hanno in comune due cose: l’alterazione psicofisica della vittima a causa dell’assunzione di alcol; il sesso di gruppo.

I protagonisti della brutta storia siciliana sono stati arrestati e vedremo come andrà a finire il processo che è ancora in fase di indagini. I tre di Firenze non sono mai finiti agli arresti e sono stati alla fine assolti col rito abbreviato in quanto “non punibili per errore sul fatto che costituisce reato”: così ha scritto il giudice nelle motivazioni.

Vediamola allora questa sentenza che dà per provata la violenza sessuale di gruppo, nel senso che è certo che la ragazza non ha prestato il consenso a rapporti sessuali plurimi - non voleva, aveva detto e ripetuto no, basta, smettetela - ma assolve gli imputati che sono stati semmai “incauti”. Ma siccome la violenza sessuale non è un delitto punibile a titolo di colpa ecco che finisce tutto.

Il capo d’imputazione era durissimo: la vittima, una studentessa, era in condizione di inferiorità fisica, non poteva quindi esprimere un valido consenso, e neanche difendersi, a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Non riusciva a stare in piedi e si era sdraiata per terra in giardino quando le si era avvicinato prima uno poi gli altri che sono andati avanti nonostante lei per tutto il tempo avesse manifestato espressamente il suo dissenso.

I fatti sono del marzo 2019. La studentessa era a una festa con i compagni di classe che facevano un gioco: chi perdeva come penitenza doveva bene alcolici. Lei lo ha fatto, due dei tre imputati no. Risultato: lei a mezzanotte non stava bene e si era sdraiata in giardino in preda a sonnolenza, stordimento e torpore. Così quando se li è ritrovati addosso non aveva le forze per reagire. Ha sentito uno dire “ma questo è uno stupro” e l’amico replicare “no, stai tranquillo”. Ridevano e facevano battute.

Quando tutto è finito e ha chiamato l’amica si è messa prima a piangere poi a vomitare.

Nei giorni successivi due dei tre le hanno inviato messaggi, uno le ha pure chiesto scusa, lei non ha accettato e allora le ha detto che quella sera si era sentito violentato, lui, perché non voleva partecipare, ma lei aveva mostrato il sedere.

La ragazza con uno dei tre aveva confidenza perché aveva avuto tempo prima rapporti sessuali, e gli altri l’avevano pure vista e l’avevano filmata anche se lei, così ha detto, di quel video nulla sapeva. Il filmato era custodito nei cellulari sequestrati dagli inquirenti che, attraverso le chat, hanno saputo che i tre pensavano al sesso di gruppo con un’unica donna. Per quella sera avevano un piano: avrebbero indotto a bere una ragazza per poi fare un’orgia, senza specificare chi fosse la vittima.

Dopo aver riferito delle testimonianze dei ragazzi presenti quella sera alla festa, delle dichiarazioni della vittima e di quelle dei tre imputati, il giudice scrive: «Se da un lato è accertato che vi siano stati atti sessuali non pienamente voluti dalla ragazza, dall’altro si delinea una situazione certamente equivoca quantomeno nella sua parte iniziale, probabilmente dovuta allo stato di alterazione della ragazza e di uno dei tre, che non può non aver influito sulla percezione del consenso; ciò in relazione ai pregressi rapporti tra gli stessi rispetto ai quali la presenza di spettatori era stata tollerata dalla ragazza e dal suo compagno… Risulta poi alquanto singolare come nei suoi racconti la parte offesa abbia potuto riferire compiutamente le proprie manifestazioni di dissenso e gli specifici comportamenti dei ragazzi pur in presenza di uno stato di alterazione marcato, da lei descritto come un vero e proprio stordimento  che le impediva qualsiasi reazione; eppure riusciva a descrivere sensazioni e sfumature che solo una persona sufficientemente lucida riesce a percepire… Rileva poi anche l’assenza di qualsiasi segno di violenza al pronto soccorso… Rileva anche il fatto che la ragazza aveva avuto rapporti con uno dei tre in modo da essere vista da altre persone: non poteva non accorgersene, basta guardare il filmato per vedere quanto breve fosse la distanza. Ciò non può non aver influito nella determinazione della falsa convinzione della libera disponibilità a qualsiasi tipo di rapporto… L’esame dei messaggi dimostra che senza dubbio vi è stato un comportamento eccessivo dei tre che, spinti dall’eccitazione, hanno fatto di tutto per indurre la ragazza a un rapporto plurimo corrispondente alle fantasie coltivate nelle settimane precedenti; certamente la ragazza non si trovava al massimo della lucidità e già solo questo avrebbe dovuto indurre i tre a porsi il problema della piena capacità di prestare consenso, che deve perdurare per tutto il tempo. Quel che si ricava è, però, la ragionevole convinzione che i tre abbiano frainteso l’apparente disinvoltura di comportamento della ragazza, forse anche perché aveva accettato la presenza di spettatori in precedenza, ritenendo sussistente un consenso che in realtà non aveva espresso e non sarebbe stata in grado di esprimere pienamente…. La ricostruzione più verosimile è che, iniziato un approccio sessuale da parte di uno con l’esplicito consenso della ragazza, il suo atteggiamento sia stato frainteso dagli altri i quali credevano che lei fosse disponibile a coinvolgere anche loro; la ragazza però era alterata; i ragazzi hanno creduto che la sua tolleranza rispetto al fatto di essere vista da altri nelle precedenti occasioni la inducesse a prestare il consenso anche al loro coinvolgimento diretto; il problema è che tale consenso, laddove pure vi fosse stato, sarebbe stato viziato, salva la possibilità, che pur esistente all’inizio, sia venuto meno nel corso del rapporto. I tre, condizionati da un’inammissibile concezione pornografica delle loro relazioni col genere femminile, forse derivante da un deficit educativo, e comunque frutto di una concezione assai distorta del sesso, hanno errato nel ritenere sussistente il consenso; ciò hanno fatto colposamente ponendo in essere una condotta certamente incauta ma non con la piena consapevolezza della mancanza di consenso o della sua preponderante alterazione psicofisica (probabilmente la loro intenzione era quella di facilitare la perdita di eventuali freni inibitori e approfittare della sua più facile disponibilità che credevano sussistente). Tale errata percezione, se non cancella l’esistenza oggettiva di una condotta di violenza sessuale, impedisce di ritenere penalmente rilevante la loro condotta proprio per la presenza di un errore determinato da colpa su un elemento negativo del fatto previsto dalla legge come reato. Non essendo la violenza sessuale un delitto punito a titolo di colpa, tale errore non può essere considerato rilevante ai fini di una residua affermazione di penale responsabilità a tale titolo».

Di lì l’assoluzione.

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