Ok a pene più severe ma, ha stabilito la Corte Costituzionale, la revoca della patente per omicidio stradale scatta solo in caso di ebbrezza o droga assunta dal conducente dell'auto.

La legge del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le sanzioni, ha superato dunque il vaglio di costituzionalità sul divieto per il giudice di bilanciare attenuanti, come la ''responsabilità non esclusiva'' dell'imputato, sulle aggravanti, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

È stato dichiarato però incostituzionale l'articolo 222 del Codice della strada, in particolare dove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.

Il provvedimento potrà essere automatico solo in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe. Nelle altre ipotesi di condanna, l'automatismo è stato escluso ed è stato riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione.

(Unioneonline/D)
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