Le aree non idonee non esistono. Dichiarate sulla carta, non bloccano l’assalto di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Anche se lì accanto ci sono monumenti o siti archeologici. A dispetto di cartografie e perimetrazioni disegnate a tutela (nelle buone intenzioni) di beni paesaggistici o identitari. Dalle colonne di questo giornale l’allarme, in questo senso, è stato lanciato e documentato. Ma c’è anche il sigillo ufficiale dei giudici amministrativi. Hanno scritto una sentenza a Perugia, sede del Tar dell’Umbria. Ma hanno anche rappresentato quale sarà il futuro di piane, monti e campagne della Sardegna. Un impianto si deve fare? Si fa. Questo prevede la legislazione vigente.

Il tribunale

La dichiarazione di non idoneità di un’area «non costituisce ragione di preclusione assoluta alla realizzazione dell’impianto, giacché l’interessamento della fascia di rispetto (...) vale solo ad escludere che l’area possa essere qualificata idonea ex lege, ma non ad estendere il regime vincolistico proprio del bene sottoposto a tutela». Lo dice la prima sezione del Tribunale amministrativo perugino, che ad agosto si è espresso su un ricorso contro la costruzione di sette giganteschi aerogeneratori alti oltre 200 metri, proposti dalla Rwe Renewables Italia Srl, in un territorio incontaminato tra Orvieto e il lago di Bolsena. Il progetto era stato benedetto dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che aveva deciso sul contrasto sorto tra il ministero dell’Ambiente e dell’Energia (favorevole) e quello della Cultura (contrario) durante la procedura di Valutazione d’impatto ambientale. Fra le tante criticità evidenziate dagli oppositori c'era un fatto, rimasto incontestato: le torri eoliche sorgono a meno di tre chilometri da un sito archeologico. Questa fascia di rispetto, che rientrerebbe nelle aree “non idonee”, è prevista anche nel decreto Draghi, che ha aperto le maglie per favorire l’invasione delle rinnovabili. Per capire: la Necropoli etrusca del Lauscello si trova ad appena 500 metri da uno degli aerogeneratori previsti. Eppure il via libera è arrivato lo stesso.

La beffa

«La fascia di rispetto» intorno ai monumenti, scrivono i giudici, «non è stabilita per estendere alle aree che vi rientrino gli effetti delle disposizioni di tutela (...) applicabili ai beni che vi sono sottoposti, ma solo per stabilire se e a partire da quale distanza un’area prossima ad un bene sottoposto a tutela sia qualificabile come idonea ex lege». Quindi, finora il Tar ha sancito che ciò che al di fuori del confine delle zone “non idonee” è, in automatico, “idoneo”. Nel caso esaminato, prosegue ancora la sentenza, «è pacifico e incontestato tra le parti che le aree che secondo il progetto sono destinate ad ospitare gli aerogeneratori del parco eolico distano meno di tre chilometri da beni sottoposti a tutela e, dunque, non possono rientrare tra le aree idonee ex lege». C'è un però: la distanza minima impedisce solo che si possano applicare procedure accelerate per le autorizzazioni (che «non risultano infatti essere state applicate nel procedimento di cui si controverte», scrivono i giudici). Ma la “inidoneità” «non costituisce ragione di preclusione assoluta alla realizzazione dell’impianto, giacché l’interessamento della fascia di rispetto prevista dalla citata disposizione vale solo ad escludere che l’area possa essere qualificata idonea ex lege». Anche per questo è stato respinto l'articolato ricorso presentato dalla signora Marina Ciminelli, proprietaria di un casolare minacciato dalle pale. Ora accanto a lei ci sono intellettuali e rappresentanti del mondo dello spettacolo che, in più di 100, hanno scritto a Sergio Mattarella. L’eolico, dicono, è uno sfregio al paesaggio: fermatelo.

Enrico Fresu

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