Il Tar conferma il Daspo di 4 anni per Andrea Cossu
Il provvedimento emesso dopo il patteggiamento per il procedimento contro le violenze degli ultrà del CagliariPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Daspo confermato: resta in vigore il provvedimento (emesso per 4 anni) nei confronti di Andrea Cossu. Fino alla scadenza, l’ex gioiello del Cagliari – 270 partite, 12 gol, 58 assist – non potrà entrare in nessun impianto del territorio nazionale dove si gioca a calcio.
Il Tar, con sentenza emessa nei giorni scorsi, ha confermato la validità della decisione del questore di Cagliari assunta a seguito del patteggiamento a sei mesi (con pena convertita in multa di 22.500 euro) scelto a gennaio 2023 da Cossu nell’ambito del processo scaturito da un’inchiesta sulle violenze per le quali era stato colpito il gruppo degli Sconvolts, gli ultrà del Cagliari.
Stando alle accuse l’ex giocatore cagliaritano, che aveva un ruolo dirigenziale nella società rossoblù, aveva intrattenuto rapporti con una frangia della curva considerata violenta. Non gli era stata contestata l’associazione ma, secondo le accuse, «forniva un contributo causalmente rilevante alla sopravvivenza e al rafforzamento» dell’organizzazione. Inoltre «consegnava ai partecipi del sodalizio abbigliamento tecnico utilizzato dai calciatori del Cagliari Calcio durante le partite, materiale che successivamente veniva fatto oggetto di lotterie o vendita, il cui ricavato serviva per finanziare l’associazione». E, riportano ancora i giudici del Tar, «favoriva gli incontri tra gli associati e alcuni tesserati del Cagliari Calcio, incontri avvenuti presso il centro sportivo di Asseminello, nel corso dei quali i primi hanno manifestato ai calciatori e all’allora allenatore Rolando Maran le loro rimostranze per gli scarsi risultati ottenuti dalla squadra sul campo e per le circostanze in cui si era verificato l’infortunio del calciatore Leonardo Pavoletti». Oltre a presenziare «alle riunioni del gruppo ultrà e frequentava la sede tanto che aveva disponibilità delle chiavi».
Un ruolo “diplomatico”, di ambasciatore per la tenuta dei rapporti tra il club e la curva, che agli occhi degli inquirenti aveva delle connotazioni di reato.
Secondo il Tar «la valutazione circa la pericolosità sociale del ricorrente non risulta irragionevole». Inoltre non sarebbe stato danneggiato neanche sul piano lavorativo perché poi ha «anche sottoscritto un nuovo contratto di prestazione sportiva, che consente all’interessato di continuare a lavorare compatibilmente con la vigenza del divieto».
(Unioneonline)
