Aree idonee, la Consulta respinge il ricorso contro la legge. E ammonisce: «Il paesaggio sia tutelato»
Molte delle disposizioni contestate da Iberdrola Renovables erano già state dichiarate incostituzionali. La Corte conferma i limiti agli impianti sui terreni agricoli: «Necessario bilanciare»(Ansa)
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La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal Tar del Lazio nel procedimento promosso da Iberdrola Renovables Italia spa sulla disciplina delle aree idonee agli impianti rinnovabili in Sardegna e sul divieto nazionale di installare impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole.
La decisione è contenuta nella sentenza 156 del 2026, depositata oggi.
La sentenza nasce dal procedimento promosso da Iberdrola Renovables Italia davanti al Tar del Lazio, al quale si è affiancata anche Elettricità Futura, e riguarda alcune delle principali norme statali e regionali che disciplinano la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e che, secondo i ricorrenti, pregiudicavano diversi progetti nell'Isola, tra cui Benetutti Mercuria, Carbonia-Iglesias e Prangili.
Per il Tar del Lazio l'applicazione della legge sarda avrebbe potuto comportare il divieto di realizzazione degli impianti e la perdita di efficacia dei titoli autorizzativi. La Consulta ha però ricordato anzitutto che gran parte delle disposizioni contestate erano già state dichiarate incostituzionali con la precedente sentenza 184 del 2025 e dunque ha dichiarato manifestamente inammissibili le relative questioni. Inammissibili anche le censure sugli allegati della legge che individuano le aree non idonee per eolico, fotovoltaico, agrivoltaico, biomasse e geotermia: gli allegati erano stati impugnati nel loro complesso senza individuare quali specifiche disposizioni fossero in contrasto con la Costituzione.
Al di là delle questioni procedurali, la Corte è invece entrata nel merito respingendo le censure contro l'articolo 1, comma 7, della legge regionale, la parte cioè che prevede la prevalenza della classificazione come area non idonea quando un progetto ricade soltanto in parte in aree ritenute idonee. Secondo i giudici costituzionali questa disposizione non introduce un divieto assoluto, ma comporta soltanto il ricorso a una procedura autorizzativa ordinaria, nella quale il bilanciamento tra produzione energetica e tutela del territorio deve essere valutato caso per caso. L'obiettivo della transizione energetica – ricorda con forza la Consulta – non costituisce un valore automaticamente prevalente su tutti gli altri interessi costituzionali e anche il paesaggio agricolo rientra tra i beni tutelati dall'articolo 9 della Costituzione.
«L'interesse alla realizzazione degli impianti Fer - si legge - non può, pertanto, considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio. E 'paesaggio' è, tipicamente, anche il paesaggio agrario». Per questo il legislatore può prevedere limiti all'installazione del fotovoltaico a terra nelle aree agricole, purché il bilanciamento tra tutela ambientale, attività agricola e produzione energetica sia ragionevole e proporzionato.
(Unioneonline)
