"La registrazione acquisita dall'inquirente riproduce un accadimento della realtà".

Lo scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 17 dicembre hanno respinto il ricorso della difesa di Gianluca Savoini contro l'ordinanza del Riesame di Milano che aveva confermato il sequestro probatorio di due telefoni cellulari, documenti e alcune chiavette usb avvenuto nell'ambito dell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, che vede l'ex portavoce di Matteo Salvini indagato per corruzione internazionale.

"Il fumus delicti che legittima il sequestro - si legge nell'ordinanza - si evince dal contenuto di un file con una traccia audio consegnato agli inquirenti dal giornalista Stefano Vergini, che riproduce una conversazione intervenuta tra Savoini, Francesco Vannucci e Gianluca Meranda e alcuni funzionari russi".

Ancora: "La conversazione registrata ha ad oggetto un accordo illecito per la retrocessione di importanti somme di denaro a favore della Lega e dei funzionari russi coinvolti nella trattativa della vendita di prodotti petroliferi. In particolare, in un passaggio della conversazione, si chiariva come fosse già stato raggiunto un accordo i cui termini essenziali erano riportati in uno screenshot di appunti alla cui ricerca è funzionale il sequestro".

Dunque, sostiene la Cassazione, "a prescindere dalla sua utilizzabilità in sede processuale, la registrazione riproduce un avvenimento storico e legittima le indagini del pm per verificare la portata e la sussistenza della notizia criminis che dal suo contenuto si evince".

Inoltre sull'autenticità dell'audio del Metropol, sostengono i supremi giudici, non ci sono dubbi: "Sono acclarate l'autenticità e l'attendibilità della registrazione, essendo state escluse manipolazioni ed interventi esterni sul supporto che contiene la traccia audio".

(Unioneonline/L)
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