Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha firmato l'ordinanza con le nuove misure restrittive valide sul territorio per fronteggiare l'emergenza coronavirus valide dal 14 aprile al 3 maggio.

In caso di trasgressione, la sanzione amministrativa è compresa tra i 400 e i 3mila euro, salvo che il fatto non costituisca reato.

Nel documento si legge, tra l'altro: "È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone".

Mentre per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) "è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante". Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza "per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus".

Ancora sospese le attività commerciali al dettaglio, "fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 10 aprile 2020 e relativi allegati, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività; tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21. Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, le edicole e i tabacchini, e le rivendite di combustibile per uso domestico nonché le altre attività autorizzate di cui al citato decreto, è vietata l'apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 del DPCM 10 aprile 2020 compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM del 10 aprile 2020".

Niente mercati settimanali scoperti cittadini "sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati compresi quelli posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante e con eccezione di quelli ubicati all'interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via (ad esempio non esaustivo: uffici pubblici e privati, ospedali, caserme, etc.) dovranno osservare gli stessi orari delle rivendite di generi alimentari e i loro gestori dovranno adottare modalità di fruizione tali da assicurare il rispetto della distanza interpersonale da parte dei fruitori". Esclusi dalla previsione i distributori automatici delle farmacie e parafarmacie e i distributori "h24" limitatamente alla vendita di articoli parafarmaceutici e/o di igiene personale.

Sospese inoltre le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); "sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione". Consentita la sola ristorazione "con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante".

Parchi, aree gioco, giardini pubblici e aree cani off limits, mentre rimane consentito "con obbligo di esibizione, ove richiesta dalle forze dell'ordine, della documentazione comprovante il luogo di residenza, effettuare l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, nelle immediate vicinanze della residenza e comunque entro il raggio di 200 metri".

Confermata la sospensione di cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale "è consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni e dell'ufficiale di stato civile".

(Unioneonline/s.s.)
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