"Cara Unione,

la legge del 4 aprile 1956 impone il cosiddetto 'silenzio elettorale' nei giorni del voto e in quello immediatamente precedente.

Riporto qui il testo di legge, secondo cui 'nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda'. Nel 1985 il legislatore ha poi esteso le regole alla comunicazione radiotelevisiva, mantenendo in sostanza la ratio della legge principale. Quindi, nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive di diffondere propaganda elettorale.

Eppure, tutto ciò non ha alcun valore sul web. E i candidati ed esponenti politici utilizzano i canali social per continuare ad esternare, senza troppe preoccupazioni, il proprio pensiero invitando al voto i potenziali elettori.

Spesso si dice che quando manca la legge – e non si capisce perché negli ultimi cinque anni non sia arrivata - occorrerebbe fare appello al buonsenso, ma evidentemente nel nostro Paese ciò non vale.

Detto tutto ciò, a questo punto mi chiedo a cosa serva davvero questa - non rispettata - legge sul silenzio elettorale.

Grazie dell'attenzione".

A. M. - Cagliari

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