La Cgt di primo grado di Bari con la recente sentenza n. 1942/5/2025 (presidente Nettis, relatore Cavone) conferma il suo precedente giurisprudenziale (sentenza n. 1536/24), affermando il diritto degli agricoltori che dichiarano solo reddito agrario alla fruizione del credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree depresse del Mezzogiorno (il cosiddetto Bonus Sud), disciplinato dalla Legge 208/2015, non prevedendo la norma la loro espressa esclusione.

La vicenda

Nel caso in esame una società semplice agricola senza reddito d’impresa impugnava l’atto di recupero con cui l’ufficio fiscale riteneva indebita la compensazione di un credito d’imposta finalizzato ad incentivare gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, non prevedendo il comma 98 dell’articolo 1 citata Legge 208/2015 un divieto divieto espresso di accesso alla misura agevolativa. L’agenzia delle Entrate, infatti, in adesione ad una prassi consolidata (si vedano la circolare n. 34/E/2016 e la risposta a interpello n. 917-753 del 23 novembre 2020) che non ammette i titolari di solo reddito agrario al godimento del beneficio d’imposta, essendo la normativa volta a sostenere la produttività agricola in determinate aree territorialmente svantaggiate, recuperava il credito indebitamente utilizzato dalla società semplice, in quanto produceva unicamente reddito agricolo.

La sentenza

Il collegio, andando contro la prassi amministrativa, ha ritenuto che l’agevolazione andasse riconosciuta anche agli imprenditori agricoli e alle società semplici agricole produttive di solo reddito agrario, dovendosi intendere il termine «impresa», cui si riferisce l’articolo 1, comma 98, della Legge 208/2015, nella sua più ampia accezione civilistica, che ricomprende al suo interno anche l’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice civile. I giudici affermano un tale principio sia sulla base della lettera della norma, che non indica in modo espresso ed inequivoco che i beneficiari debbano essere titolari di reddito d’impresa, sia sulla base della ratio sottesa alla normativa in esame, volta ad aumentare la capacità produttiva dei fondi agricoli nelle aree svantaggiate del Sud Italia incentivando l’acquisto di nuovi beni strumentali per l’accrescimento e lo sviluppo produttivo in campo agricolo.

Il nodo

Sulla questione va ricordato l’intervento dell’ufficio legislativo Finanze del Mef (non considerato dal giudice della Cgt Bari) che, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05072 dell’8 marzo 2022, ha ribadito la correttezza dell’indirizzo seguito dall’Agenzia, affermando la preclusione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno agli imprenditori agricoli titolari di solo reddito agrario. Il Mef ha, infatti, ricordato che il secondo periodo del comma 98, nell’estendere l’incentivo ai comparti della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e alle imprese che si occupano di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, ha inteso riconoscere il beneficio economico solo a coloro che svolgono tali attività producendo reddito d’impresa.

Alessia Urbani Neri

(Estratto da “Norme e tributi”, Il Sole 24 Ore, p. 26, 22 settembre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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