Imposta sulla rivalutazione Tfr, acconto al 16 dicembre. Ecco quello che c’è da sapere. 
Quando: Entro il 16 dicembre
Cosa scade: Acconto sull’imposta di rivalutazione Tfr
Per chi: Società di capitali e di persone che detengono il Tfr in azienda, persone fisiche e imprenditori individuali
Come adempiere: Tramite modello di versamento F24

IN SINTESI:

Entro il prossimo 16 dicembre le società che detengono il Trattamento di fine rapporto in azienda - non avendo optato per l’adesione al regime di previdenza complementare - dovranno provvedere al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr. Trattasi di un adempimento cui segue entro il 16 febbraio 2026 il versamento a saldo dell’importo dovuto per l’anno precedente.

La rivalutazione

Per le società e i soggetti che detengono il Tfr dei propri dipendenti in azienda, per obbligo o per scelta, scatta il versamento dell’acconto sull’imposta di rivalutazione, entro il prossimo 16 dicembre (articolo 11, comma 3, Dlgs47/2000). Trattasi di un adempimento in capo ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e che si qualifichino come “sostituti d’imposta”. Tale imposta costituisce solo uno dei “fardelli” dovuti dalle società che non aderiscono alle forme di previdenza complementare per la gestione del Tfr dei propri dipendenti (vedi anche per una valutazione di convenienza, Tfr infondi o in azienda, la convenienza fiscale per aziende e dipendenti). Il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno infatti (esclusa la quota maturata nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente (la rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al termine del rapporto di lavoro).

Il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Il versamento dell’imposta di rivalutazione a saldo, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2026, dovrà quindi tenere conto del versamento in acconto da effettuarsi alla prossima scadenza.

Il metodo storico, un esempio

Nell’esempio di seguito esposto, si evidenzia come nell’anno 2 si proceda a rivalutare il Tfr maturato sino al 31dicembre dell’anno precedente (euro 3.455) ad un tasso di rivalutazione simulato del 3% e su cui si calcola l’imposta di rivalutazione dovuta per l’anno. Tale imposta costituisce la base su cui commisurare l’acconto, pari al 90% da versarsi entro il 16 dicembre.

Il metodo previsionale

L’acconto potrà essere versato anche con metodo previsionale determinando presuntivamente l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni dell’anno: in tal caso, l’imponibile da utilizzare è costituito dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente ma relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso (nel caso esposto, l’imponibile da utilizzare per il 2025 sarà calcolato sul Tfr maturato fino al 31 dicembre 2024 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2025) rivalutato sulla base dell’indice Istat del dicembre dell’anno precedente. Il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato con modello F24 utilizzando codice tributo 1712.

L’insufficiente versamento e le sanzioni

Con la Risoluzione Ade 68/2023, gli Uffici hanno definitivamente chiarito che, qualora utilizzando il metodo previsionale, il versamento dell’acconto d’imposta risultasse inferiore (o comunque insufficiente) rispetto all’imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo Tfr sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo del mese di dicembre dell’anno in corso, il versamento sarà soggetto alla sanzione ex articolo 13 del Dlgs 471/1997, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Si ricorda che l’imposta di rivalutazione non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare: in tal caso, infatti il datore di lavoro, destinando interamente al fondo pensione il Tfr in capo ai propri dipendenti, non ha obblighi di imposta conseguendone un risparmio fiscale. 

Rossella Murica

(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco, La Settimana Fiscale”, Il Sole 24 Ore, n.44, 24 novembre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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