La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione, Cingolani: “Giornata epocale”
Via libera definitivo della Camera alla proposta di legge che modifica due articoli della Costituzione. Ecco cosa cambia
La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra nella Costituzione italiana. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41.
Il testo, alla seconda lettura a Montecitorio, è passato con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. Il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre. Di conseguenza, entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum.
Gli astenuti erano tutti di Fdi. In dichiarazione di voto, Emanuele Prisco aveva annunciato che il suo partito aveva lasciato libertà di coscienza ai suoi deputati.
Il voto finale è stato salutato da un lungo applauso dell'Assemblea di Montecitorio.
Parla di una “giornata epocale” il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani. "È giusto che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi diventi un valore fondante della nostra Repubblica, è un passaggio imprescindibile per un Paese come l'Italia che sta affrontando la propria transizione ecologica. Per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze che ci saranno in futuro sulle prossime generazioni, questa conquista è fondamentale e ci permette di avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta", dichiara il ministro in una nota.
COSA CAMBIA – Due gli articoli della Carta che vengono modificati, il 9 e il 41. Ecco come cambiano, in neretto le novità.
Articolo 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Articolo 41 – L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
(Unioneonline/L)