L a Corte Costituzionale con la sentenza depositata ieri, pur dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione del comma 61 dell’articolo 13 della legge regionale 17/2021, ha positivamente riaffermato (relatore Modugno) il ruolo e le competenze della Sardegna in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, che invece erano stati negati, ribaltando posizioni espresse da decenni, da due inaspettate sentenze nel 2021 e ancora quest’anno (relatrice l’attuale Presidente Sciarra). Nel contempo è stata dichiarata non fondata l’impugnazione di due importanti articoli.

I n particolare parliamo delll’articolo 39 (comma 1, b), in materia di caccia, e dell’articolo (comma 60) L.R. 17/2021, in materia di permessi e autorizzazioni in sanatoria da parte dei Comuni, entrambi della legge regionale 17/2021, “anche ove non abbiano ancora adottato un piano di risanamento urbanistico, non incidendo ciò sui termini per l’adeguamento dei piani urbanistici a quello paesaggistico”.

Ma il punto più importante della recente decisione è l’affermazione, come da sempre avevamo sostenuto, anche davanti alla stessa Corte, che “la competenza del legislatore sardo in materia di edilizia e urbanistica non comprende «solo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018, e già sentenza numero 51 del 2006).”

“È perciò consentito l’intervento regionale nell’ambito della tutela paesaggistica, secondo quanto stabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie nell’articolo 6 del Dpr numero 480 del 1975, sempre nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico sociali, di cui all’articolo 3 dello Statuto della Sardegna”.

In questa occasione la Corte (sentenza numero 248/2022) – in qualche misura in linea con la sentenza numero 26/2022, De Pretis) di accoglimento del conflitto di attribuzioni della Regione contro il Ministero della Cultura e le Soprintendenze - ribadendo che “tra le funzioni relative ai beni paesistici figura il compito di redigere e approvare i piani regionali di cui all’articolo143 codice beni culturali”, ricorda che infatti “la Regione Sardegna ha disciplinato i piani paesistici già con la legge regionale 22 dicembre 1989, numero 45, e con la legge regionale del 25 novembre 2004, numero 8”, [oltre che, è da ricordare, poi con la L. R. 4/2009] “provvedendo all’approvazione del “PPR relativo alle aree costiere, con decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, numero 82”.

La sentenza in esame afferma ancora che “a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, numero 63, gli articoli 135 e 143 del D. L. del 22 gennaio 2004, numero 42, hanno imposto la pianificazione congiunta, frutto della collaborazione fra Ministero e Regioni, in relazione alla tutela di alcuni beni paesaggistici”, e che “tale obbligo di pianificazione congiunta, nelle ipotesi previste dall’articolo 135, comma 1, secondo periodo, codice beni culturali, interessa anche la Regione autonoma Sardegna (sentenza numero 308 del 2013)”.

Essa però è di nuovo finalmente chiara nel riconoscere che tale obbligo, per la Sardegna, non riguarda tutti, ma solo “alcuni beni paesaggistici”, ossia solo “nelle ipotesi previste dall’articolo 135, comma 1, secondo periodo, codice beni culturali” (vincoli posti principalmente dallo Stato), confermando perciò l’esclusione, secondo le precedenti indicazioni della sentenza numero 308/2013, dell’obbligo per la Sardegna di co-pianificazione ad esempio per le zone umide, diverse da quelle del trattato di Ramsar.

Le affermazioni della Corte sono sicuramente importanti ma non risolutive per il ripristino di un corretto rapporto tra Stato e Regione Sardegna in materia di paesaggio ed urbanistica.

A tal fine occorrerà, in un momento decisivo come l’attuale - con in ballo argomenti importantissimi come il principio di insularità in Costituzione e la riforma Calderoli sull’autonomia differenziata- una più generale ricontrattazione della nostra specialità a cominciare dalla necessaria approvazione di nuove norme di attuazione dello statuto speciale vigente.

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