Scatta dunque il 15 ottobre l’obbligo di Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro così come stabilito dal Consiglio dei ministri anche per il settore privato e non solo della pubblica amministrazione, e per le partite Iva, per chi opera con prestazioni occasionali e i lavoratori autonomi.

Nella tarda serata di ieri è stata resa nota una precisazione in merito alla sospensione dello stipendio (tra le sanzioni previste dal governo): “La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza”.

Lo stop allo stipendio scatta, spiega il documento, fin dal primo giorno per i lavoratori del pubblico e del privato che non abbiano il certificato verde. Nel pubblico chi non ha Green pass è ritenuto "assente ingiustificato" e dopo il quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso. Nel privato invece il lavoratore è assente senza diritto alla retribuzione fino a presentazione del pass. Nessuna conseguenza disciplinare e niente licenziamenti, in ambo i casi. 

Inoltre, precisa sempre il Cdm, non c'è obbligo di Green pass per coloro che siano esenti dalla vaccinazione contro il Covid, nemmeno per l’accesso ai luoghi di lavoro. Ma gli esenti avranno diritto, se lo vorranno, a effettuare il tampone in modo gratuito.

(Unioneonline/s.s.)

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