L’odore dell’alcol, le testimonianze degli agenti, l’incapacità di chi è alla guida di rispondere alle domande. Questi sono gli elementi sufficienti a provare lo stato di ebbrezza di un automobilista, fermato dalle Forze dell’ordine. A stabilirlo, come riporta oggi Il Messaggero, è la Corte di Cassasione.

Per verificare l'ubriachezza, secondo quanto spiegato dai giudici, bastano elementi «obiettivi e sintomatici» e, quindi, non servirebbe più l'alcoltest a verificare che il tasso alcolemico superi la soglia consentita di 1.5. Respingendo il ricorso di un automobilista di Brescia, la Cassazione spiega che «poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del Codice della strada (ossia la guida in stato ebbrezza) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione».

Secondo i giudici anche le testimonianze sono degli elementi di prova importanti. «Ne consegue pertanto che, in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico - si legge nella sentenza -, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall'imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50».

(Unioneonline/v.f.)

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