Balneari: fra tutela della concorrenza e concessioni in scadenza
Non sembra esserci possibilità alcuna per il rinnovo automatico e/o per alcuna prorogaPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Da ultimo, la Corte di Giustizia, nei giorni scorsi, essendone stata specificatamente richiesta in tal senso dal Consiglio di Stato al fine specifico di chiarire se la norma nazionale di riferimento potesse costituire una restrizione alla libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, si è espressa negativamente dichiarando la legittimità dell’articolo 49 del Codice della Navigazione, a mente del quale, per l’appunto, le opere non amovibili realizzate di volta in volta dal concessionario in area compresa nel demanio restano acquisite dallo Stato al momento in cui venga a cessare la concessione, siccome potenzialmente produttive di utilità future all’esito della valutazione tecnica discrezionale della Commissione appositamente istituita.
Detto altrimenti, e traducendolo sul piano pratico, nessun indennizzo parrebbe potersi prospettare per i concessionari “uscenti” che pure, sull’area, nel corso degli anni, avevano impegnato i loro investimenti e le loro aspettative. Non sembra esserci possibilità alcuna per qualsivoglia rinnovo automatico e/o per alcuna proroga, siccome siffatte regolamentazioni non rispettano la normativa europea a tutela della concorrenza. Per quanto, nel corso degli anni addietro, i Governi succedutisi abbiano tentato di rinvenire una via alternativa, attraverso appunto il regime dei rinnovi automatici e delle proroghe, per posticipare, se così si possa dire, la applicazione piena dei contenuti della Direttiva Bolkestein, tuttavia, la questione sembra riproporsi in tutta la sua consistenza. Tanto più allorquando non si possano eliminare sul piano nazionale gli effetti di una Direttiva, dovendosi, a tal fine, e semmai, rinvenire una maggioranza solida in Europa che intenda perseguire il medesimo risultato. E ancor di più allorquando il mancato adeguamento agli obblighi imposti da una Direttiva, quale quella di interesse, possa dar luogo a procedure di infrazione nei confronti dello Stato di riferimento che si ritrovi a contraddire, per così dire, i contenuti della stessa.
Che la questione delle concessioni balneari in scadenza avrebbe continuato a interessare la sfera politica ed amministrativa, pertanto, pareva essere evidente, come pure pareva essere emersa fin da subito la necessità di rinvenire una soluzione quanto più percorribile al fine di risolvere le criticità riconducibili alle conseguenze economiche conseguenti alla impossibilità di procedere nel senso della proroga e/o del rinnovo delle concessioni in scadenza. Tanto il Consiglio di Stato già nell’anno 2021, quanto la Corte di Giustizia Europea nell’anno 2023, si erano infatti espressi dichiarando la illegittimità delle proroghe per tradursi, queste ultime, ed in buona sostanza, in rinnovi automatici di autorizzazioni su beni pubblici a favore dei medesimi titolari.
E allora, di tale consistenza essendo le pronunce richiamate, e ferma restando la esigenza primaria della tutela imprescindibile del principio di concorrenza, sarebbe possibile rinvenire una linea di azione da parte del Governo al fine di superare, ove possibile, e se possibile, le difficoltà emergenti dalla questione delle compensazioni economiche, allo stato escluse? Se esista una soluzione compatibile tanto con la normativa italiana quanto con quella europea di riferimento è ancora circostanza da verificare. Quanto meno laddove si consideri che si deve intervenire in un contesto in cui il rispetto del principio di inalienabilità presupporrebbe, come di in effetti presuppone, per un verso, che il demanio pubblico debba restare di proprietà dello Stato e, per l’altro verso, che ogni autorizzazione finalizzata alla occupazione demaniale avrebbe, come in effetti ha, durata determinata nel tempo potendo essere revocata.
La Direttiva Europea Bolkestein, operativa nel settore di riferimento, a suo tempo recepita in Italia in forza di Decreto Legislativo numero 59 dell’anno 2010, e in forza della quale occorrerà procedere, ha introdotto come necessaria, al fine della tutela del principio della concorrenza, una procedura di gara finalizzata all’individuazione del concessionario secondo le modalità della evidenza pubblica. Il metodo del rinnovo e/o della proroga delle concessioni demaniali pubbliche appare come non più praticabile siccome in contrasto con la richiamata normativa europea che va rispettata per tutelare l’interesse di quanti vogliano partecipare alle procedure di gara. Dunque, solamente attraverso l’indizione di una procedura di selezione che possa ritenersi imparziale e trasparente potrà procedersi alle future concessioni.
Sul piano della lettera della norma, l’articolo 49 del Codice della Navigazione riporta, tra l’altro, la seguente dicitura: "Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso…”, lasciando uno spiraglio (così sembrerebbe) alla possibilità che il contenuto sostanziale degli atti di concessione, quanto meno quelli futuri, possa contenere una previsione diversa forse anche sugli aspetti di specifico interesse del settore.
In questo senso, saranno determinanti i rapporti tra il Governo Italiano e l’Unione Europea anche in vista del posizionamento del Paese, nel contesto sovranazionale, perché ogni iniziativa “intraprendenda” dal Governo Nazionale, ove non previamente concordata con l’Unione Europea, non avrebbe modo di sortire alcun effetto utile.
Giuseppina Di Salvatore
(Avvocato – Nuoro)