La Soprintendenza non poteva bloccare la “cacciata dei Savoia” dalle strade di Bonorva. Meglio: avrebbe le competenze, ma le modalità scelte erano sbagliate. Per questo il Comune ha vinto il ricorso davanti al Tar, intentato per chiedere l’annullamento del provvedimento del ministero della Cultura, allegato a uno della Prefettura,  che aveva bocciato la delibera dell’amministrazione che aveva intitolato a Virgilio Tetti (studioso, ex sindaco del paese e cittadino illustre) la strada del paese che ora porta il nome di Margherita di Savoia (regina). L’atto è stato bocciato: questione di forma e non di sostanza. Ma un punto a favore del Comune, che adesso può dire la sua in un confronto tra enti. 

La vicenda nasce a marzo del 2019. Il paese guidato da Massimo D’Agostino decide «di cambiare l’intitolazione della via comunale denominata “Regina Margherita” per attribuirle un nuovo toponimo intitolato al “Professore Virgilio Tetti”». Sindaco e consiglio volevano liberarsi del nome monarchico, in favore di un omaggio a un illustre concittadino. La procedura prevede che la deliberazione venga inviata alla Prefettura (di Sassari, in questo caso) che a sua volta deve chiedere il parere alla Soprintendenza archeologica, delle  Belle Arti e del Paesaggio. 

La risposta è arrivata il 29 ottobre dello stesso anno: il cambio non è legittimo, ha scritto l’ente ministeriale, perché in caso contrario si stravolgerebbe un presunto equilibrio toponomastico e urbanistico basato sul fatto che a Bonorva ci sono i nomi di «re e regina agli estremi opposti della rete viaria, con la chiesa di mezzo, e in prosecuzione una via intitolata al figlio». Qui si sarebbe dimostrata la «chiara volontà di rappresentare, in concreto sul piano urbanistico, i due poteri di riferimento, quello politico e quello religioso, lo Stato e la Chiesa». Solo dopo l’invio del parere negativo, il Comune è stato chiamato a dire la sua. 

Ma doveva succedere prima: l'eventuale decisione della Soprintendenza, secondo il Tar, doveva arrivare solo al termine di un contraddittorio che stabilisse se e in quale misura la toponomastica con Tetti sarebbe stata avulsa dal contesto cittadino. 

Quindi atto annullato, con i giudici amministrativi che hanno stabilito anche il «conseguente obbligo per l’amministrazione (la Soprintendenza, ndr) di rideterminarsi sull’istanza del Comune, previo coinvolgimento dello stesso nella sede procedimentale, nel termine di 60 giorni». 

Enrico Fresu

  

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