Il Tar Sardegna ha accolto il ricorso di una donna disabile dell’Oristanese a cui la commissione medica dell’Asl non ha rinnovato la patente speciale dichiarandola inidonea alla guida.

Assistita dall’avvocato Paolo Ruggeri, la donna ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il legale ha sostenuto che la commissione medica aveva operato un automatismo tra il provvedimento del beneficio dell’accompagnamento e l’inidoneità alla guida.

Il Tar ha accolto la tesi dell’avvocato riportando un parere del 2016 della Direzione generale della Prevenzione sanitaria. «Non si ravvisa – si legge nel documento - un’incompatibilità assoluta tra l’indennità di accompagnamento e la titolarità di una patente di guida speciale: essere beneficiari dell’indennità di accompagnamento non è a priori incompatibile con il conseguimento o il rinnovo di una patente speciale».

Secondo la Direzione generale sanitaria l’elemento distintivo è dato dalla guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. «Se la patologia della persona richiedente la patente di guida, seppure beneficiaria dell’indennità di accompagnamento, è tale da consentire la possibilità di una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, la patente potrà essere concessa o rinnovata».

La commissione medica locale avrebbe dovuto effettuare la valutazione sulla base della patologia e operando una valutazione caso per caso. Il  Tar Sardegna ha sospeso il provvedimento di inidoneità alla guida della donna disabile. Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza pubblicata il 9 dicembre, la commissione medica locale di Oristano dovrà valutare l’idoneità o meno alla guida secondo le indicazioni del ministero della Salute. 

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