Alessandra Todde ha commesso delle irregolarità «rilevanti» nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale per le Regionali del 2024. Ma qualcosa l’ha presentata. E ha sbagliato il Tribunale  – che ha confermato l’efficacia dell’ordinanza-ingiunzione del collegio regionale di garanzia elettorale – a stabilire che gli errori sarebbero stati così gravi da configurare un “omesso deposito”, che secondo la legge avrebbe comportato la decadenza e la fine della legislatura. 

Sta qui il senso della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione civile – presieduta da Emanuela Cugusi – che si è pronunciata sul ricorso presentato dalla governatrice contro il verdetto di primo grado che aveva confermato la validità del provvedimento-terremoto emesso a dicembre.

In 91 pagine la sentenza esclude la legittimazione dell’avvocato Riccardo Fercia a resistere in giudizio in rappresentanza del collegio di garanzia, stabilisce che la legge che vale sui rendiconti dei consiglieri regionali vale anche per i candidati alla presidenza, conferma la sanzione di 40mila euro nei confronti di Todde ma smina il pericolo peggiore. 

Cruciale, per la tenuta della legislatura, è stata la sentenza della Corte costituzionale emessa in pendenza di giudizio. La Consulta ha richiamato il testo dell’ordinanza-ingiunzione, dove si leggeva: «Non è stato affatto contestato a Todde il mancato deposito della dichiarazione di spesa e rendiconto». E solo il mancato deposito (con il superamento dei limiti di spesa previsti dalla legge) è causa di decadenza. Altre violazioni comportano una sanzione. Anche se non si è nominato un mandatario e non si è aperto un conto corrente dedicato sul quale sarebbero dovuti passare tutti i soldi connessi alla campagna elettorale. E la candidata del M5s  non l’ha fatto. Per questo dovrà pagare 40mila euro di sanzione. 

Il Tribunale di primo grado aveva invece "riqualificato” le irregolarità commesse da Todde. In sintesi: dichiarando prima di aver sostenuto delle spese, per poi negarle, e dopo aver fornito  documenti di spese sostenute dal comitato del Movimento 5 Stelle avrebbe, secondo i giudici di primo grado, fatto un pasticcio tale per cui, alla fine, il suo rendiconto era da giudicare giuridicamente inesistente. La conseguenza? La decadenza. 

Ed è l’impugnazione di questa ricostruzione a cogliere nel segno, secondo la Corte d’Appello che si è espressa oggi.  

«Il cardine logico dell’intera riqualificazione della violazione da “irregolarità” a “omessa presentazione” da parte del Tribunale», si legge nella sentenza, «si fonda sull’assunto secondo cui non sarebbe stato possibile valutare la “difformità” del rendiconto poiché la candidata non avrebbe mai depositato un proprio rendiconto. Si tratta, tuttavia, di un’affermazione che viene presentata come dato fattuale, mentre è smentita dalla documentazione prodotta in atti».

La candidata, infatti, «ha posto in essere condotte concrete dirette ad adempiere all’obbligo di rendicontazione: ha trasmesso una dichiarazione attestante l’assenza di spese personali (pari a € 0) e, per mera trasparenza, ha allegato il rendiconto del Comitato elettorale che aveva sostenuto i costi della campagna. Sebbene tale documentazione sia stata ritenuta “non conforme” dall’organo di controllo», e da qui i rilievi sulle irregolarità, «essa integra pur sempre una presentazione materiale di atti finalizzata a rendicontare la propria posizione». Inoltre «a seguito della contestazione di “non conformità”, la candidata ha presentato il modello ufficiale “Elezioni regionali- Dichiarazione senza spese”».

Ne deriva che «l’affermazione del Tribunale per cui la candidata non ha mai presentato un rendiconto è, sul piano fattuale, errata. La conclusione che il Tribunale intende trarre è, più propriamente, che i documenti depositati sarebbero, a suo giudizio, talmente viziati da essere considerabili “giuridicamente inesistenti”. Tale valutazione, tuttavia, attiene al merito della conformità dell’atto e non può trasformare un adempimento, pur irregolare, in una condotta ontologicamente distinta qual è l’omessa presentazione. In termini più espliciti», scendendo ancora di più nel dettaglio«è il Tribunale che, qualificando il documento come “giuridicamente inesistente” determina l'impossibilità di effettuare un confronto. Tuttavia, questa qualificazione non può retroagire fino a modificare la natura del procedimento avviato dall'amministrazione, che si basava sull'esistenza di un documento da esaminare e giudicato come “non conforme». La legislatura è salva. Come Alessandra Todde. 

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