Il Tar Sardegna dice no al risarcimento danni da 223mila euro chiesto da un operatore di giochi a cui era stata vietata dal Comune di Cagliari l'apertura di una sala.

La vicenda risale al 2017, quando l'Amministrazione aveva disposto il provvedimento sulla base dell'ordinanza sindacale emanata a luglio di quell'anno, che prevedeva almeno 500 metri tra sale giochi e luoghi sensibili come scuole e chiese. In seguito, il Tar aveva annullato tale disposizione, ravvisando «l'incompetenza sindacale» sulla materia.

Nonostante questo, per i giudici non sussistono i presupposti per il risarcimento

«L’ingiustizia del danno non discende automaticamente dall’accertata illegittimità in sede giurisdizionale del provvedimento amministrativo impugnato - si legge nella sentenza pubblicata oggi - essendo necessario che sia fornita anche la prova del danno subito e dell’elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa».

Il Tar ricorda che all'epoca dell'ordinanza sindacale «il quadro normativo di riferimento della vicenda in esame era tutt’altro che definito e inequivoco» e non si può quindi affermare con certezza che l'Amministrazione abbia messo in atto «profili di ingiustificata negligenza e imperizia».

L'annullamento di un atto considerato illegittimo non implica dunque automaticamente, secondo i giudici, la richiesta di risarcimento; in questo caso l'operatore avrebbe dovuto dimostrare «di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene perduto» e di cui «vorrebbe ottenere l’equivalente economico».

(Unioneonline/v.l.)

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