L'opzione del lavoro accessorio deve fare i conti con scadenze e vincoli. Per le prestazioni occasionali, l'uso dei voucher da parte delle imprese è infatti soggetto a una serie di condizioni, che riguardano sia i tempi di attivazione e comunicazione dei "buoni lavoro", sia i limiti di importo indicati dalle norme.

IL TETTO DEI COMPENSI - P er prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle attività che non comportino per il lavoratore – in riferimento alla totalità dei committenti – compensi superiori a 7mila euro netti nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), rivalutati in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

Queste attività vengono remunerate appunto con i voucher orari, il cui valore lordo è pari a 10 euro: cifra che si traduce in 7,5 euro netti, visto che 1,3 euro vengono trattenuti e versati all'Inps per la gestione separata, 70 centesimi vanno all'Inail per la copertura assicurativa, e 50 centesimi sono destinati alle spese di gestione.

A ciò si aggiunge un altro limite, perché le prestazioni possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente (imprenditore non agricolo o professionista) per compensi non superiori a 2mila euro netti (rivalutati annualmente e adesso pari a 2.020 euro).

COME ACQUISTARE E ATTIVARE I BUONI - Per utilizzare il voucher il datore deve registrarsi all'Inps tramite gli sportelli, il sito o il Contact center dell'istituto, oppure tramite le associazioni di categoria o il proprio consulente del lavoro (altrettanto deve fare il lavoratore occasionale). Una volta registrato, il committente può quindi acquistare i buoni attraverso la procedura telematica Inps (con versamento tramite modello F24), le banche popolari abilitate, il servizio internet banking Intesa Sanpaolo, i tabaccai aderenti alla convenzione Inps-Fit.

Dopo l'acquisto, per procedere alla chiamata del lavoratore, i voucher – minimo uno per ogni ora di lavoro – vanno attivati presso l'Inps, anche telefonando al Contact center (numero 803.164, gratis da rete fissa).

L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - Dall'8 ottobre scorso – entrata in vigore del Dlgs 185/16, correttivo del Jobs Act – i datori (non imprenditori agricoli) sono inoltre tenuti – almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione – a comunicare via email alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro: dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e fine della prestazione. Il servizio di comunicazione via sms deve ancora essere implementato. Anche eventuali modifiche o integrative alle informazioni già trasmesse (quali cambio del lavoratore, del luogo o dell'orario di lavoro) vanno inviate almeno 60 minuti prima dell'avvio dell'attività.

Se il lavoratore prolunga l'orario rispetto a quanto comunicato, occorre segnalarlo prima che si inizi la mansione. Se termina in anticipo, la comunicazione dovrà avvenire entro 60 minuti successivi alla conclusione del lavoro. Se invece il lavoratore non si presenta, la comunicazione è necessaria entro 60 minuti successivi all'ora di inizio stabilita.

VIOLAZIONI E SANZIONI - Nel caso vengano violati gli obblighi di comunicazione, è prevista la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stato omesso l'avviso. Quando – oltre che l'invio dell'email – manca anche la dichiarazione di inizio attività all'Inps, si va invece incontro alla maxi-sanzione per lavoro nero.

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