Trasparenza salariale al via: check up delle retribuzioni
Operative le nuove norme: ai lavoratori diritto di accesso alle informazioni sui livelli retributivi medi praticati in aziendaPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con la pubblicazione del decreto leÂgislativo 96/2026 (Gazzetta UfficiaÂle 125 del 1° giugno), la trasparenza retributiva entra nel nostro tessuto produttivo: le norme sono in vigore da domenica 7 giugno, e dunque di fatto operative, con un meccaniÂsmo che attribuisce ai lavoratori un nuovo diritto di accesso alle informaÂzioni sui livelli retributivi medi pratiÂcati in azienda.
Il decreto attuativo della direttiva Ue 2023/970 introduce, infatti, un diritÂto di informazione che potrĂ essere esercitato direttamente dai dipenÂdenti, anche tramite rappresentanti sindacali o consiglieri di paritĂ , per ottenere dati sulle retribuzioni meÂdie, ripartite per sesso, delle categoÂrie di lavoratori che svolgono lo stesÂso lavoro o un lavoro di pari valore.
Gli obblighi previsti dalla direttiva Ue e dal decreto attuativo si articolano in due direzioni: O da un lato il diritto individuale di informazione sopra ciÂtato; O dall’altro gli obblighi periodici di reporting sulla disparitĂ salariale.
Il diritto di informazione
Il primo obbligo riguarda, in linea geÂnerale, tutti i datori di lavoro destinaÂtari della disciplina sulla trasparenza salariale.
Gli obblighi periodici di reporting scatteranno invece solo per le azienÂde con almeno 100 dipendenti, seÂcondo le scansioni temporali previÂste dal decreto (non prima del 2027, per quelle con almeno 150 dipenÂdenti).
Il diritto di informazione è, quindi, un adempimento che riguarda tutte le imprese.
Anche quelle di dimensioni meÂdio-piccole, infatti, potrebbero riÂcevere richieste di informazioni da parte dei lavoratori, pur non essendo soggette agli obblighi strutturali di raccolta e comunicazione periodica dei dati preÂvisti dall’articolo 9 del Dlgs 96/2026.
Per le aziende fino a 49 dipendenti, tuttavia, sono previste modalitĂ semplificate di raccolta ed esposizione dei dati, demandate a un successivo decreto ministeriale, con l’obiettivo di evitare l’iÂdentificazione diretta o indiretta delle condizioni economiche individuali.
Cosa può chiedere il lavoratore
L’oggetto del diritto di informazione è definito in modo preciso.
Il dipendente può chiedere i «livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoÂratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore». Non si tratta quindi di un accesso alle retribuzioni individuali dei colleghi, nĂ© di un diritto indiscriminato alla conoscenza delle politiche saÂlariali aziendali.
Il decreto mantiene infatti una forte attenzione alla tutela della riservatezza individuale e stabilisce espressamente che le informazioni ottenute non possano determinare la conoscibilitĂ diretta o indiÂretta delle condizioni economiche di altri lavoratori.
La richiesta potrà essere formulata una volta all’anno e il datore di lavoro dovrà fornire risposta scritta entro due mesi.
La risposta del datore
Le informazioni potranno essere comunicate diÂrettamente al lavoratore oppure rese disponibili tramite intranet aziendale o area riservata del sito internet. Il decreto incoraggia quindi una geÂstione “proattiva” della trasparenza, prevedendo la possibilitĂ per il datore di lavoro di pubblicare preventivamente le informazioni richieste, così da ridurre il rischio di contenzioso e standardizÂzare le modalitĂ di informazione.
Come prepararsi
Sul piano operativo, il nuovo diritto di informazioÂne impone alle imprese un lavoro preparatorio significativo. Il punto piĂą delicato non sarĂ tanto la mera raccolta dei dati retributivi, quanto la coÂstruzione delle categorie di comparazione. Per rispondere correttamente alle richieste, le azienÂde dovranno infatti essere in grado di individuaÂre gruppi omogenei di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, applicanÂdo criteri coerenti con il decreto e coni sistemi di classificazione previsti dai contratti collettivi. In questa prospettiva, molte imprese dovranno avÂviare un’attivitĂ di mappatura delle posizioni, reÂvisione dei sistemi di grading e verifica dei criteri utilizzati per determinare le retribuzioni e le proÂgressioni economiche. Il decreto, infatti, collega strettamente la trasparenza retributiva ai sisteÂmi di classificazione professionale e attribuisce un ruolo centrale ai contratti collettivi nazionali come parametro di riferimento per la comparaÂzione delle posizioni lavorative.
La nuova disciplina, quindi, non introduce soltanÂto un ulteriore obbligo informativo. Di fatto, spinÂge le aziende verso una maggiore strutturazione delle politiche retributive interne, imponendo criÂteri piĂą formalizzati, tracciabili e difendibili anche sotto il profilo antidiscriminatorio.
CHE COSA CAMBIA
Selezioni e assunzioni
I candidati a un posto dovranno ricevere indicazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia salariale da attribuire alla posizione. Queste informazioni devono essere fornite negli annunci e nei bandi con cui sono pubblicizzate le opportunitĂ di lavoro. Ai candidati non si potrĂ chiedere quanto guadagnano o guadagnavano nei precedenti rapporti di lavoro.
Diritto di informazione
Per i lavoratori dipendenti I lavoratori subordinati potranno chiedere al datore e ottenere per iscritto entro due mesi le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di addetti che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Per i datori che occupano fino a 49 dipenÂdenti, questi dati potranno essere forniti con modalitĂ ad hoc, ancora da definire con un decreto.
Progressioni
Criteri da comunicare I datori di lavoro dovranno rendere accessibili ai lavoratori i criteri usati per determinare la retribuzione e quelli stabiliti per la progressione economica dei lavoratori. La comuÂnicazione avviene con l’informativa resa al lavoratore all’inizio del rapporto, ex articolo 1 del Dlgs 152/1997. L’obbligo non si applica alle aziende sotto 50 dipendenti.
Divari di genere - Obbligo di comunicazione
Le medie e grandi aziende dovranno raccogliere e comunicare a un organismo di monitoraggio presso il ministero del Lavoro i dati utili a verificare l’esistenza di divari retributivi di genere. In base alle dimensioni, i dati dovranno essere raccolti e comunicati periodicamente entro il 7 giugno 2027 (aziende con almeno 150 dipendenti) o 2031 (aziende con più di 100 dipendenti).
Giampiero Falasca
(Estratto da “Top24 Fisco”, Il Sole 24 Ore, 8 giugno 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
