Con la Circolare n. 69 del 22 giugno 2026, l’Inps illustra le modalità di cal­colo, per l’anno 2026, dei contributi vo­lontari relativi alle diverse categorie di lavoratori agricoli, differenziate in base alla tipologia e della gestione di appar­tenenza dei prosecutori volontari.

Per i lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, le aliquote hanno ormai raggiunto la misura dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld). L’aliquo­ta applicabile per il 2026 è, pertanto, quella fissata per il Fpld a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 30,50%, di cui il 30,39% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base. La misura si applica sia ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicura­zione entro il 30 dicembre 1995 sia a quelli autorizzati dalla data successiva.

Per i coltivatori diretti, i coloni, i mezza­dri e gli imprenditori agricoli professio­nali, l’articolo 10 della Legge 233/1990 prevede il versamento secondo quat­tro classi di reddito settimanale.

Il contributo totale varia, per il 2026, da 68,12 euro settimanali per la pri­ma classe a 122,87 euro per la quarta, sommando la quota pensione (22% del reddito medio imponibile), l’addiziona­le della legge 233/1990 (2%) e l’addi­zionale della legge 160/1975.

Gli importi minimi settimanali non pos­sono essere inferiori a 68,21 euro, per le autorizzazioni anteriori al 31 dicem­bre 1995, e ad 80,77 euro per quelle successive.

La Circolare Inps precisa poi che per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, in conformità all’artico­lo 4 del Dpr 1432 del 1971, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concor­renza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno a cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazio­ne. I contributi sono commisurati all’imponibile de­terminato in base alle retribuzioni percepite, cui si applica, per il 2026, l’aliquota del 30,50%. Per i pic­coli coloni e i compartecipanti familiari continuano invece a trovare applicazione i salari medi conven­zionali, determinati per il 2026 con decreto diretto­riale del Ministero del Lavoro del 22 maggio 2026 (rep. 63/2026).

Per i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione generale obbligatoria, l’articolo 7 del D.lgs. 184/1997 distingue a seconda che l’autorizzazione sia anterio­re o successiva al 12 luglio 1997. Per i contribuenti già autorizzati a tale data, l’importo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe as­segnata, aggiornata all’indice del costo della vita. Per quelli autorizzati successivamente, il contributo è dato dalla somma di contributo integrativo e con­tributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno precedente la domanda. Il con­tributo integrativo si compone dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio (23,29 euro) e della quota IVS calcolata applicando l’aliquota del 9,34%; il contributo base è pari alla quota IVS calco­lata con l’aliquota dello 0,11%.

Alessandra Caputo - Marcello Valenti

(Estratto da “Norme & Tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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