Aggiornati i contributivi dovuti per il 2026 per i lavoratori agricoli
L’Inps ha provveduto a definire la contribuzione dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori del settorePer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con la circolare 67 del 18 giugno 2026 l’Inps ha provveduto a definire la contribuzione dovuta per l’anno 2026 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione autonoma. In particolare, la circolare conferma che la contribuzione IVS continua a essere determinata sulla base del sistema introdotto dalla legge 233/1990, che collega l’onere contributivo al reddito convenzionale individuato in funzione della fascia aziendale di appartenenza.
Per il 2026 il reddito medio convenzionale giornaliero è stato fissato dal Ministero del Lavoro nella misura di euro 66,86. Nessuna novità interviene invece sul fronte delle aliquote. Anche per il 2026 resta infatti confermata al 24% l’aliquota di finanziamento e di computo applicabile ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, senza differenziazioni territoriali o anagrafiche. L’aliquota comprende anche il contributo addizionale del 2% previsto dalla legge 233/1990. Alla contribuzione pensionistica deve essere inoltre sommato il contributo addizionale giornaliero che per il 2026 è fissato in euro 0,81 nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
Resta confermata anche per il 2026 la possibilità, per i lavoratori autonomi agricoli ultrasessantacinquenni titolari di pensione, di beneficiare della riduzione del 50% dei contributi dovuti, previa specifica richiesta all’Istituto.
Contributo di maternità
La circolare 67/2026 conferma senza variazioni l’importo del contributo destinato al finanziamento delle prestazioni di maternità. Anche per il 2026 quindi, in applicazione dell’articolo 82 del Decreto Legislativo 151/2001, il contributo resta fissato in euro 7,49 annui per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Nuove quote capitarie Inail
A seguito dell’emanazione del Decreto interministeriale del 1° aprile 2026 vengono aggiornate le quote capitarie annue per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, per il 2026, il contributo è pari a:
- euro 650,00 per le aziende situate in zone normali;
- euro 450,12 per le aziende ubicate in territori montani o in zone agricole svantaggiate.
L’Inps conferma che l’aggiornamento dei valori sopra indicati determina la cessazione dell’applicazione della riduzione contributiva prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 147/2013.
Regime agevolato per territori montani e zone svantaggiate
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi agricoli operanti in territori montani o in aree agricole svantaggiate, l’Inps conferma che ai fini dell’individuazione delle aree interessate continuano a trovare applicazione i criteri contenuti nell’articolo 9 del Dpr 601/1973 per i territori montani e nell’articolo 15 della legge 984/1977 per le zone agricole svantaggiate. Versamenti in quattro rate L’Inps conferma che il pagamento della contribuzione dovuta dovrà avvenire mediante modello F24 e informa che gli importi da versare saranno messi a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Le scadenze di versamento per il 2026 sono fissate al:
- 16 luglio 2026;
- 16 settembre 2026;
- 16 novembre 2026; Ҍ 18 gennaio 2027.
L’allegato 1 della circolare 67/2026 riporta al suo interno le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2026 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
Gli importi sono determinati applicando l’aliquota IVS del 24% al reddito convenzionale annuo corrispondente alla fascia di appartenenza, calcolato sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero di euro 66,86 e del numero di giornate previste dalla Tabella D allegata alla legge 233/1990 (156, 208, 260 e 312 giornate rispettivamente per le fasce dalla prima alla quarta).
Gli importi relativi agli imprenditori agricoli professionali non comprendono la quota capitaria Inail, non dovuta da tale categoria.
Gianfranco Nobis
(Estratto da “Top 24 Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
