Bonus donne, estesa la platea delle lavoratrici svantaggiate
Domande aperte per l’incentivo. Ampliato il beneficio, che potrà essere inserito in Uniemens dalle competenze di luglioPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domande aperte per il bonus donne. Con messaggio 1970/2026, l’Inps ha aperto la fase di richiesta dell’incentivo a partire dall’11 giugno 2026. Il beneficio potrà essere inserito in Uniemens dalle competenze del mese di luglio 2026, e gli arretrati potranno essere chiesti entro le competenze di settembre.
L’incentivo contributivo per assumere lavoratrici ha cambiato volto. L’articolo 1 del Dl. 62/2026 (sul quale la Camera ha votato la fiducia la scorsa settimana, e ora deve essere approvato dal Senato) riscrive l’incentivo per l’occupazione femminile stabile abbandonando le fattispecie nazionali che - dalla legge 92/2012 fino al decreto Coesione (Dl. 60/2024) - avevano delimitato la figura della lavoratrice svantaggiata, per rinviare direttamente alle definizioni dell’articolo 2 del regolamento Ue 651/2014. Ne escono una platea ridisegnata e una durata a doppio binario, secondo le indicazioni della circolare Inps 57 del 14 maggio 2026.
L’impianto economico è confermato, ma aumentato negli importi destinati alle lavoratrici residenti in area Zes: il bonus consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato (esclusi premi e contributi Inail), per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, nel limite di 650 euro mensili, elevati a 800 euro se la lavoratrice risiede, alla data dell’assunzione, in una delle regioni della Zes unica ammesse ai fondi strutturali Ue: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.
La novità sostanziale riguarda i requisiti soggettivi. Il regolamento considera «svantaggiato» (articolo 2, punto 4) chi sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (lettera a); abbia trai 15 e i 24 anni (lettera b); non possieda un diploma di scuola media superiore o professionale, o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza ottenere il primo impiego regolarmente retribuito (lettera c); abbia superato i 50 anni (lettera d); sia un adulto che vive solo con una o più persone a carico(lettera e); sia occupato in settori o professioni con un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% alla media e appartenga al genere sottorappresentato (lettera f: per il 2026 i settori sono individuati dal Dm 3795 del 31 dicembre 2025); appartenga a una minoranza etnica con necessità di rafforzare formazione linguistica o professionale (lettera g).
È invece «molto svantaggiato» (punto 99) chi è privo o priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi, se appartiene a una delle categorie da b) a g) dell’articolo 2, punto 4 del regolamento Ue. Su queste definizioni il decreto costruisce due binari: O per le donne molto svantaggiate l’esonero spetta per un massimo di 24 mesi (comma 1); O per le donne svantaggiate di cui alle lettere da a) a g), la durata si ferma a 12 mesi (comma 3). Come già per il bonus giovani, la durata dell’esonero contributivo varia in base al profilo della persona che si assume. Rispetto al regime del bonus donne precedentemente in vigore l’effetto è duplice.
Da un lato la platea si allarga: la sola assenza di impiego regolarmente retribuito da sei mesi (lettera a) rileva ora ovunque, mentre prima il requisito semestrale operava solo per le residenti nella Zes unica o per le occupate nei settori ad alta disparità. Entrano poi categorie inedite per questo incentivo (under 25, over 50, donne prive di diploma, adulte sole con carichi familiari, minoranze etniche).
Dall’altro lato si riduce la durata di fruizione dell’incentivo per le donne che siano svantaggiate (e non molto svantaggiate): il bonus durerà 12 mesi contro i 24 che il Dl. 60/2024 riconosceva a tutte le fattispecie. Sul piano letterale, peraltro, giova ricordare che la lavoratrice deve risultare priva di un impiego regolarmente retribuito (ex Dm del 17 ottobre 2017), ovvero non aver avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o altre forme di impiego con redditi superiori ai minimi di legge. Non rileva, pertanto, lo stato di disoccupazione.
La circolare 57/2026 dell’Inps perimetra i rapporti incentivabili, confermando l’applicabilità del bonus ai soli contratti stipulati a tempo indeterminato (inclusa la somministrazione). Per accedere all’aiuto è necessaria l’applicazione del «salario giusto» (articolo 7 del Dl. 62/2026), oltre alla regolarità ex articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 e al rispetto dei principi generali dell’articolo 31 del Dlgs 150/2015. Occorre anche che non ci siano stati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti all’assunzione nella stessa unità produttiva, e l’incremento occupazionale netto.
Barbara Garbelli
(Estratto da “Top 24 Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
