Detrazione Iva ammessa anche per le attività preparatorie dell’impresa
Una sentenza della Cgt ha ribadito che il beneficio spetta anche in assenza di operazioni attivePer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’Iva relativa a spese preparatorie all’esercizio dell’attività d’impresa spetta anche in assenza di operazioni attive. Ciò, a condizione che sia accertata l’effettiva inerenza degli acquisti alla programmata attività economica e non emergano finalità fraudolente o abusive. Questo il principio ribadito dalla Cgt di I grado di Milano con la sentenza 484 depositata il 4 febbraio 2026, sezione 11, (presidente Di Gaetano, relatore Schiavini). La controversia: una società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sosteneva investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Essendo in attesa dell’avvio delle attività, presentava istanza di rimborso dell’Iva assolta su tali spese. L’agenzia dell’Entrate denegava l’istanza sostenendo la mancanza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l’imminente avvio dell’attività economica, quali autorizzazioni amministrative, disponibilità giuridica dei terreni e contratti vincolanti per la vendita di energia.
Nella sua decisione, la Corte ribadisce il principio di legittimità, secondo cui il diritto alla detrazione o al rimborso spetta, anche in assenza di operazioni attive, a condizione che si accerti l’effettiva inerenza delle spese rispetto alle finalità imprenditoriali.
A tal fine, non è richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendosi detrarre l’imposta relativa alle attività di carattere preparatorio purché l’acquisto sia funzionale alla iniziativa economica e non sussistano finalità fraudolente o abusive. Al riguardo, il collegio richiama, tra tutte, Cassazione, ordinanza 12232/2025 nonché Corte Ue, causa C- 672/16, Imofloresmira, sentenza 28 febbraio 2018.
La Corte sottolinea che, secondo i giudici comunitari, l’intenzione di iniziare un’attività economica, purché confermata da elementi obiettivi, è sufficiente per acquisire la qualifica di soggetto passivo. In quanto tale, quest’ultimo ha diritto di detrarre – o chiedere a rimborso – l’Iva dovuta sulle spese di investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare. Non vi è necessità di attendere l’inizio dell’esercizio effettivo dell’attività di impresa. Il collegio osserva che, nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto documenti comprovanti lo stato di sviluppo dell’impianto fotovoltaico e l’acquisita disponibilità dei terreni. Inoltre, era già stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale ed era stata fissata la conferenza dei servizi per ottenere le autorizzazioni amministrative.
Quanto sopra dimostra sia l’effettiva intenzione di portare a termine il progetto sia la lunghezza e la complessità delle procedure di avvio delle attività ancora in atto. A giudizio della Corte, tali elementi giustificano la richiesta di rimborso dell’Iva, che deve dunque ritenersi legittimo e dovuto. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, compensando, tuttavia, le spese di lite.
Pier Francesco Berardinelli
(Estratto da “Top24 Fisco”, Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
