La richiesta di attestare la disponibilità della struttura produttiva, già alla data di presentazione della comunicazione preventiva, rischia di determinare un effetto escludente per le Newco e per i progetti d’investimento riferiti a nuovi siti produttivi non ancora disponibili, anche quando promossi da imprese già esistenti. Tra le novità introdotte dal nuovo sistema di prenotazione delle risorse per l’iperammortamento, emerge un aspetto che potrebbe avere conseguenze significative per le imprese di nuova costituzione e per tutte quelle realtà che programmano gli investimenti nella fase di avvio della propria attività o che progettano di aprire una nuova sede. Il tema riguarda il requisito della disponibilità della struttura produttiva e le dichiarazioni richieste alle imprese in sede di comunicazione preventiva.

Il decreto interministeriale definisce la struttura produttiva come «un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi e dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa».

La stessa normativa stabilisce, inoltre, che la comunicazione preventiva deve essere presentata per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, indicando i relativi dati identificativi. Fin qui si potrebbe pensare a un semplice adempimento informativo. Tuttavia, le istruzioni richiedono un ulteriore passaggio che assume una rilevanza sostanziale.

L’impresa è, infatti, chiamata a dichiarare di avere la disponibilità della struttura produttiva oggetto degli investimenti già alla data di presentazione della comunicazione preventiva.

La dichiarazione non riguarda, quindi, una situazione futura o un impegno ad acquisire la disponibilità della struttura entro la realizzazione dell’investimento. Al contrario, richiede che la disponibilità esista già nel momento in cui viene trasmessa la comunicazione necessaria per accedere alle risorse. Ma attenzione: la disponibilità da dichiarare non è inerente al terreno ma al fatto di avere la disponibilità della struttura produttiva, che, come riportato sopra, è identificabile con «un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi e dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa».

La conseguenza è che numerose imprese potrebbero trovarsi nell’impossibilità di accedere al beneficio non perché escluse dalla normativa, ma perché non sono in grado di rendere una dichiarazione veritiera. Si pensi alle società appena costituite che stanno perfezionando il contratto di locazione della sede operativa, alle startup che intendono avviare la produzione contestualmente all’investimento o alle imprese che stanno realizzando un nuovo stabilimento e non hanno ovviamente la possibilità di dichiarare che la struttura è dotata di autonomia funzionale e organizzativa. In tutti questi casi, l’investimento potrebbe essere già definito e pronto per essere avviato, ma la dichiarazione richiesta dal modello non potrebbe essere sottoscritta. Sotto questo profilo, il problema non riguarda tanto la qualificazione soggettiva dell’impresa come “nuova impresa” o la tipologia di progetto “nuovo impianto”.

Il decreto non contiene, infatti, alcuna disposizione che escluda espressamente queste situazioni dalla platea dei beneficiari. L’effetto potenzialmente escludente deriva, invece, dalla combinazione tra la definizione di struttura produttiva, l’obbligo di individuarla nella comunicazione preventiva e la necessità di dichiararne la disponibilità già al momento della presentazione della domanda. Si tratta di un aspetto tutt’altro che marginale.

La dichiarazione viene resa in base alla normativa in materia di autocertificazioni e deve, pertanto, corrispondere a una situazione effettivamente esistente alla data di sottoscrizione. Ne consegue che le imprese prive di una struttura produttiva già disponibile non possono limitarsi a prevederne l’acquisizione futura, ma si trovano nella concreta impossibilità di attestare il possesso del requisito richiesto.

In assenza di chiarimenti ufficiali, la formulazione adottata sembra, quindi, introdurre una barriera all’accesso per tutte quelle iniziative imprenditoriali che non partono da una struttura produttiva esistente. Forse la ragione è da ricercarsi nella volontà di frenare eventuali comportamenti opportunistici. E un’altra ragione è da ricercarsi nella volontà di evitare di impegnare risorse per pratiche che rischiano di sforare i tempi.

Roberto Lenzi

(Estratto da “Top 24 Fisco”, Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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