Rete di imprese, solo per la qualificazione Soa viene equiparata ai consorzi stabili
Le reti d’impresa, previste dal Dlgs 36/2023, possono partecipare alle gare pubbliche come operatori economiciPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In base all’articolo 65, comma 2, lettera g), del Dlgs n. 36 del 2023, rientrano nella definizione di operatori economici, ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete secondo l’articolo 3, comma 4-ter, del Dl 5/2009 convertito dalla Legge 33/2009.
Si tratta di uno strumento atipico ma consolidato nella prassi economica che consente alle imprese di collaborare e cooperare pur rimanendo, in linea generale, autonome e indipendenti, stipulato tra più imprenditori per accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività e capacità innovativa in base a un programma comune di cooperazione.
Queste si distinguono tra reti-contratto e reti-soggetto. Più precisamente, come ricordato dal Consiglio di Stato, sezione V, 11 marzo 2025 n. 1985, le reti d’impresa sono state inquadrate in tre distinti moduli:
a) il primo consiste in una rete di imprese regolata da un contratto plurilaterale con comunione di scopo, che individua la partecipazione congiunta alle gare come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, senza individuazione di un organo comune ovvero con la dotazione di un organo comune, ma privo di potere di rappresentanza;
b) il secondo consiste in una rete di imprese la cui organizzazione prevede un organo comune dotato di potere di rappresentanza, ma che resta sprovvisto del requisito della soggettività giuridica;
c) il terzo consiste in una rete di imprese, caratterizzata non soltanto da un organo comune dotato di potere di rappresentanza delle imprese aderenti alla rete, ma anche del requisito della soggettività giuridica.
Le diverse categorie sono in qualche modo riconducibili ora alla ratio dell’istituto del raggruppamento temporaneo di concorrenti, ora a quella dei consorzi ordinari di concorrenti, ora alle forme di aggregazione continuata tra imprese.
Il comma 20 dell’articolo 68 del Codice dei contratti pubblici prevede che alle reti d’impresa si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sui raggruppamenti temporanei e sui consorzi ordinari e ai soli fini della qualificazione Soa la rete di impresa viene equiparata ai consorzi stabili, purché abbia i requisiti indicati dall’articolo 65, comma 2, lettera d), e cioè: «non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa».
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, con particolare riguardo al cosiddetto cumulo alla rinfusa, il Tar dell’Emilia-Romagna, sentenza n. 472/2025, conferma l’esistenza di un duplice regime: il primo anteriore all’entrata in vigore del correttivo introdotto dal Dlgs 209/2024, nel quale, in forza dell’orientamento giurisprudenziale consolidato, il cumulo alla rinfusa si estendeva anche alle consorziate esecutrici non qualificate in proprio ma che lo diventano per effetto della qualificazione di cui gode lo stesso consorzio stabile grazie ad altra impresa consorziata; il secondo, successivo al correttivo, per effetto del quale è richiesto che l’impresa designata in sede di gara per l’esecuzione sia autonomamente qualificata o faccia ricorso all’avvalimento ordinario.
Per cui alla rete, dotata dei requisiti richiesti, è applicabile la disciplina relativa ai consorzi stabili in materia di qualificazione Soa ma nel momento stesso in cui non è la rete nella sua interezza e con i suoi mezzi a eseguire la prestazione, ma una specifica aderente indicata come esecutrice, è questa a dover essere qualificata, non essendo logicamente concepibile che sia un soggetto non qualificato e, quindi, in teoria, privo dei mezzi adeguati, a eseguire la prestazione dovuta.
Corrado Mancini
(Estratto da “Norme e tributi Plus Enti Locali e Edilizia”, Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)