Senza consenso “libero e attuale” è stupro: ok della Camera alla nuova legge, tutte le novità
Riscritto l'articolo 609-bis del codice penale, via libera unanime a Montecitorio dopo l’accordo Schlein-Meloni(Ansa)
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Senza «consenso libero ed attuale» si configura il reato di violenza sessuale. La proposta di legge è stata oggi approvata dalla Camera all'unanimità con 227 sì. Il testo, che passa al Senato, è frutto dell'approvazione di un emendamento in commissione Giustizia delle relatrici Carolina Varchi di FdI e Michela Di Biase del Pd, dopo una trattativa che ha coinvolto anche la premier Giorgia Meloni e la segretaria Elly Schlein. Viene riscritto integralmente l'art. 609-bis del codice penale introducendo la nozione di consenso, in linea con la Convenzione di Istanbul, di cui le componenti sono la libertà e l'attualità.
La proposta di legge consiste in un unico articolo, che riscrive integralmente l'articolo 609-bis del codice penale.
Consenso libero e attuale
Il nuovo testo introduce la nozione di "consenso", in linea con i fondamenti della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità. L'esito è che qualunque atto sessuale posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta è configurabile come reato di violenza sessuale.
Le tre condotte delittuose
L'attuale articolo del codice penale, comma 1, sancisce che "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni". Una formulazione così riscritta dalla nuova proposta di legge: "Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni". Dunque, oltre all'introduzione del concetto di consenso libero ed attuale, vengono individuate tre diverse possibili condotte che costituiscono il reato di violenza sessuale: il compiere atti sessuali su un'altra persona; il far compiere atti sessuali ad un'altra persona; il far subire atti sessuali ad un'altra persona.
La particolare vulnerabilità
Il secondo comma dell'articolo 609-bis del codice penale oggi accende i riflettori su chi "induce" a "compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto". Secondo la modifica introdotta c'è violenza sessuale ogni volta che si costringa qualcuno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità; e ogni volta che si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa". Viene introdotta, dunque, la nuova previsione della condizione di "particolare vulnerabilità", con l'obiettivo di ricomprendervi quelle condizioni soggettive, individuali, familiari e di contesto che possono rendere la vittima più vulnerabile alle richieste sessuali. Pregiudicando, appunto, l'espressione di un consenso libero ed attuale.
Le attenuanti
Il terzo comma mantiene, infine, per "i casi di minore gravità", la circostanza attenuante già prevista dalla norma vigente, che comporta la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.
(Unioneonline)
