Saltano sei norme della legge Omnibus del 2021 della Regione Sardegna. Cinque censure sollevate dal governo al provvedimento non sono passate al vaglio della Corte Costituzionale, che ha anche decretato l’inammissibilità di altre quattro questioni di legittimità costituzionale sulla stessa legge.

Bocciato il comma 3 dell’articolo 5 che prevedeva «requisiti di accesso alla dirigenza non conformi al quadro regolativo nazionale», ossia di partecipare alle procedure di accesso alla dirigenza senza possedere «il necessario requisito del titolo di studio della laurea, e di computare, al fine della maturazione del requisito professionale di permanenza di almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale, l'anzianità di servizio maturata in carriere non apicale».

Bocciato anche il comma 19 dello stesso articolo che «stabilisce il superamento dei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio del personale regionale» e che quindi, secondo i giudici, «non risulta compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale».

Illegittimità costituzionale anche per i commi 25, 26 e 29 dell'articolo 5. Il primo consentiva, in funzione dell'emergenza Covid, il transito nell'amministrazione regionale del personale con contratto a tempo indeterminato, «subordinandolo all'assenza di oneri per la finanza regionale», travalica norme dell'ordinamento civile; stesso discorso per il secondo comma che prorogava fino ad un massimo di due anni gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti in seguito a procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione; il terzo «intervenendo nell'ambito del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'amministrazione regionale, si pone in contrasto con le norme che stabiliscono rispettivamente che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli regionali, sono regolati contrattualmente e che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi».

L’altro provvedimento cassato è il comma 1 dell’articolo 20 che prevedeva la possibilità per la Regione di concedere ai comuni delle anticipazioni per fronteggiare le spese inerenti all'esecuzione dei provvedimenti di demolizione e di ripristino, ma senza «l'esatta quantificazione e dell'indicazione della posta di bilancio». 

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