L’obbligo vaccinale per il Covid per il personale sanitario «non è una misura irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è prevenire la diffusione del virus e salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario».

Lo scrive la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza 14 del 2023, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai Tribunali di Brescia, Catania e Padova.

In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito innanzitutto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività.

Di fronte alla situazione epidemiologica in atto, ritiene la Consulta, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini; e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata.

Del resto, viene sottolineato, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei.

La Corte ha chiarito – sempre in linea con la propria giurisprudenza - che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo.

La Corte ha inoltre rilevato che «l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge».

Ancora: «Il sacrificio imposto agli operatori sanitari non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini».

(Unioneonline/L)

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