«Ferma la necessaria ricorrenza del rapporto fiduciario»: è su questo requisito che si incardina il ricorso al Tar che fa emergere lo scontro per la posizione di direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e di vigilanza edilizia, che fa capo all’assessorato all’Urbanistica della Regione.

Per chiarire subito: il Tribunale amministrativo si è dichiarato incompetente a decidere e ha rimandato la causa al Tribunale civile. Ma gli elementi della vicenda sono chiari e fanno capire che aria tiri in certi assessorati. 

A impugnare la manifestazione di interesse pubblicata a maggio del 2024 è Maria Ersilia Lai, dirigente regionale a tempo indeterminato. Le controparti sono la Regione e Antonio Sanna, che a giugno dello stesso anno aveva ricevuto l’incarico con delibera di Giunta: la scelta era ricaduta su di lui. 

Lai non ha contestato l’assegnazione del ruolo. Ma i criteri che l’avrebbero determinata. Dopo una luna serie di requisiti professionali e di carriera, il bando sottolineava la procedura non avrebbe portato ad alcuna graduatoria e che «tra i soggetti in possesso dei requisiti (...) l’assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica» avrebbe proceduto «all’individuazione del candidato da proporre per il conferimento dell’incarico, ferma la necessaria ricorrenza del rapporto fiduciario». Lai, affidandosi all’avvocato Giovanni Maria Lauro, ha messo nel mirino quest’ultimo passaggio, perché  «il rilievo attribuito al rapporto fiduciario esistente tra la Giunta regionale e i candidati» sarebbe «un criterio che penalizzerebbe illegittimamente la professionalità degli stessi e non contemplato dalla disciplina normativa di riferimento». Come andrà a finire lo deciderà il Tribunale ordinario, se la causa non verrà abbandonata. 

Enrico Fresu 

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