Scontro al Consorzio industriale di Villacidro: vince il Comune.

Il Tar ha respinto il ricorso dell'ex presidente Adriano Muscas per "eccesso di potere e violazione di legge" contro il Comune, che gli aveva revocato la delega di rappresentante in seno al Consorzio, sostituendolo con Gianni Lampis, capogruppo di minoranza di Arbus.

Si sono costituiti parte civile sia il Comune, con l'avvocato Giovanni Luigi Machiavelli, che Lampis con i legali Umberto Cossu e Marco Porcu.

La vicenda giudiziaria inizia nell'agosto scorso, quando Muscas impugna il provvedimento di revoca della sindaca, Marta Cabriolu, nonostante avesse dichiarato "di non ricorrere al Tar, ritenendo che, in caso di vittoria, avrebbe dovuto rapportarsi a un sindaco ostile".

Per i giudici amministrativi, due sono gli aspetti fondamentali: da un lato il cessato rapporto di fiducia con la sindaca, dall'altro la violazione della legge Severino: Muscas, difeso dall'avvocato Roberto Murgia, non poteva assume le vesti di amministratore di un ente pubblico in quanto, nei due anni precedenti, è stato prima assessore e poi consigliere comunale con le lezioni del 2016.

"Il sindaco - si legge nella sentenza - ha indicato una pluralità di ragioni: il ricorrente ha disatteso il dovere di lealtà, di diligente collaborazione e di condivisione, non informando il sindaco in merito agli atti adottati dall'assemblea, come il caso dell'acquisto a costo zero della Keller, scelte che contrastavano con le linee programmatiche dell'amministrazione comunale, condivise dallo stesso delegato".

E se per Muscas "le richieste di informazione avanzate dal sindaco erano un tentativo malcelato di interferire con l'attività gestionale dell'ente, in discrasia con la normativa in tema di anticorruzione", per i giudici "il delegato, in quanto soggetto che "sostituisce" il sindaco, è tenuto a rapportarsi costantemente col delegante per coordinare ed orientare l'attività del Consorzio".

Inoltre dagli atti "non risulta esservi stata, da parte del sindaco, illegittima ingerenza politica nel ruolo gestionale".

In ogni caso "la nomina è revocabile senza particolari limiti o necessità di motivazione, trattandosi di delega in senso stretto".

In conclusione "il ricorso va respinto, in quanto il provvedimento è stato legittimamente disposto. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, in considerazione della particolarità della controversia".
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