Con la sentenza numero 148, depositata oggi, la Corte costituzionale ha respinto le censure statali sull’intera legge della Regione Sardegna numero 26 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni.

Come già ritenuto nella sentenza numero 204 del 2025 a proposito della legge della Regione Toscana numero 16 del 2025, impugnata dallo Stato con censure sostanzialmente analoghe, anche la legge regionale sarda afferisce alla materia della tutela della salute, limitandosi a disciplinare l’attività delle aziende sanitarie locali.

Numerose sue disposizioni, spiega la Corte, hanno però illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale.

I PUNTI – La bocciatura riguarda l'articolo 2, comma 1, che vìola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto, richiamando le pronunce in tema di aiuto al suicidio, "realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l'effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l'accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell'esimente all'art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze di questa Corte". La legislazione regionale, infatti, in relazione ai delicati bilanciamenti che attengono al suicidio medicalmente assistito, "non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire 'impossessandosi' dei principi ordinamentali individuati da questa Corte", cristallizzandoli nelle proprie disposizioni, sostengono i giudici.

L'articolo 4 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui si "fissano stringenti termini per lo svolgimento" del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito da parte della commissione multidisciplinare, previa acquisizione del parere del comitato etico territoriale. L'articolo 4, comma 12, poi, riconoscendo alla persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito la possibilità di "decidere in ogni momento di sospendere o annullare l'erogazione del trattamento", si rivela "del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito" nel quale "non vi è propriamente alcuna 'erogazione' di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell'ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un'assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte". 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata