Arriva dal tribunale di Cagliari una sentenza relativa all'affidamento di un bimbo a entrambi i genitori anche nel caso in cui il padre sia testimone di Geova e, in alcune occasioni, l'abbia portato con sé alle assemblee del culto.

I giudici della Prima sezione civile hanno rigettato quindi la richiesta presentata da una donna cagliaritana - assistita dall'avvocato Carla Itria Bellu - che aveva chiesto l'affidamento esclusivo.

Il Collegio presieduto dal giudice Ignazio Tamponi ha ribadito il principio di libertà religiosa dei genitori e ha confermato l'affidamento congiunto.

Secondo la madre, l'ex marito (rappresentato dai legali Raffaele Di Tucci e Marcello Rifici) non era più idoneo come genitore per il solo fatto che si era avvicinato alla religione dei Testimoni di Geova e che - alcune volte - avesse portato il figlio minorenne nella Sala del Regno (il luogo di culto della Congregazione).

Per i giudici però non c'è la prova di alcun pregiudizio della capacità genitoriale del padre e l'aver portato il figlioletto nei luoghi di culto non comporta "alcuna prognosi negativa in ordine alla sua idoneità di genitore".

Inoltre, per una decisione così importante come l'affidamento esclusivo, non può essere ritenuto determinate il solo fatto di aver portato il bimbo nei luoghi di culto dei Testimoni di Geova.

"Ogni differente valutazione - si legge nella sentenza - presupporrebbe al tempo stesso una valutazione di preferibilità di un orientamento religioso rispetto a un altro".

(Unioneonline/s.s.)

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Reviamo e pubblichiamo integralmente una precisazione da parte del legale della signora cagliaritana, l'avvocato Bellu:

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"Scrivo in relazione all’articolo pubblicato sul Vostro giornale relativo ad una vicenda processuale che ha interessato il mio studio e soprattutto la parte da me difesa, segnalando che, aldilà delle intenzioni di chi ha diffuso la notizia, ha consentito l’identificazione delle parti e del minore, tant’è che la madre ha ricevuto una pluralità di telefonate.

A questo punto ritengo necessario precisare che la madre non ha mai, nel corso del giudizio, contestato la fede religiosa del padre, ma si è limitata a contestare il comportamento dello stesso che, senza il consenso della madre e senza alcuna previa comunicazione alla stessa, ha condotto il minore nei luoghi ove si incontrava la congregazione dei Testimoni di Geova, così violando i principi che regolano la materia dell’affidamento condiviso che prevede il consenso di entrambi i genitori anche per quanto è relativo all’orientamento religioso da proporre ai figli.

La contestazione di detta violazione sarebbe stata formulata anche ove il padre avesse proposto al figlio qualsiasi altro culto religioso, senza condividere detta scelta con la madre, a nulla rilevando la attuale scelta religiosa del padre.

La richiamata sentenza di separazione ha ritenuto tale violazione non determinante ai fini dell’esclusione dell’affidamento condiviso, ma nulla esclude che una differente valutazione possa essere espressa in altra sede giudiziaria.

Chiedo che questa precisazione sia pubblicata tempestivamente, anche per restituire il giusto equilibrio alle posizioni processuali delle parti".

Avv. Carlitria Bellu
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