La Corte costituzionale ha bocciato un'altra delle leggi della Regione Sardegna impugnata dal Governo.

Si tratta di un provvedimento di fine febbraio 2020 sul Piano di utilizzo dei litorali. In particolare, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2 sul posizionamento delle strutture amovibili a scopo turistico per tutto l'anno per favorire la destagionalizzazione a condizione che l'operatore, entro il 31 ottobre di ciascun anno, programmi e comunichi, ai sensi dell'ordinanza balneare periodica, un minimo di 10 mesi di operatività sui dodici mesi successivi.

Secondo la Corte, la Regione andrebbe oltre gli spazi di competenza riservati nell'art. 3 dello Statuto speciale, specie perché, nell'esercizio delle sue competenze, dovrebbe osservare le norme che lo Stato detta in materia di tutela del paesaggio e di livelli essenziali delle prestazioni.

Per i giudici costituzionali "il mantenimento delle opere precarie in questione” non può certo avvenire “in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica, potendosi determinare uno sfruttamento delle coste che svilirebbe le loro bellezze naturali”.

"È chiaro che, in assenza del controllo periodico delle autorità paesaggistiche preposte alla tutela del vincolo- scrive ancora la Corte -, la legge regionale che permette di posizionare, per tutto l'anno, le strutture turistico-ricreative, può produrre un danneggiamento, indiscriminato, del valore preminente connaturato al litus maris".

Altre censure sollevate dal Governo, sempre sul posizionamento delle strutture turistiche amovibili sui litorali, sono invece state respinte dalla Consulta. 

"Mettiamo gli operatori nelle condizioni di programmare con maggiore sicurezza", commenta il presidente della Regione Christian Solinas, che definisce la sentenza di oggi "un passo in avanti per restituire regole certe agli operatori del settore, troppo spesso danneggiati da un sistema normativo incerto e lacunoso. La Corte Costituzionale conferma la piena e perfetta legittimità dell'operato della Sardegna nell'aver voluto legiferare in questa materia a tutela di tutti quei piccoli imprenditori del turismo balneare che sono indispensabili per la fruizione delle spiagge".

In sostanza, i titolari di concessione demaniale marittima per finalità turistico ricreative non dovranno più essere costretti a smontare le strutture di facile rimozione alla fine della stagione balneare e potranno, al contrario, tenerle tutto l'anno.
"Si può osservare – si legge nelle pagine della decisione – che non esiste incompatibilità tra la legislazione regionale che consenta il posizionamento di manufatti per l'intero anno e la legislazione statale sulla tutela dei beni paesaggistici, se la prima garantisce che l'attuazione della seconda sia, senza eccezioni, assicurata". Ancora: "Il posizionamento di strutture per l'esercizio delle attività svolte in regime di concessione demaniale marittima, dunque, s'intende condizionato all'osservanza dell'art. 146 codice dei beni culturali, dato che, nel contesto normativo descritto, quest'ultimo non trova ostacoli applicativi".
"Riteniamo fondamentale tutelare, valorizzare e promuovere le coste sarde, che rappresentano un elemento strategico per il sistema economico sardo ma per farlo dobbiamo tutelare gli operatori. Oggi, con la stagione turistica alle porte, torniamo a infondere fiducia negli operatori del settore", ha aggiunto l'assessore dell'urbanistica e degli Enti locali Quirico Sanna.

(Unioneonline/L)

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