Sono il titolare di un ristorante. Vorrei riaprire la mia attività al pubblico e l'adeguamento dei luoghi di lavoro rende necessari una serie di interventi costosi. Ci sono delle agevolazioni?

Sì, il decreto legge "Rilancio", al fine di sostenere e incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, introduce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000. L'agevolazione spetta agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (cioè alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, e altri indicati nell'allegato 1 all'art. 120) nonché a favore di fondazioni e altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19: a) Interventi, ivi compresi quelli edilizi, necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; b) acquisto di arredi di sicurezza e investimenti in attività innovative; c) acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa in sicurezza; d) acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021. Tuttavia, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto "Rilancio".

Un dipendente mi chiede informazioni su come effettuare la domanda per la concessione del bonus baby sitting. C'è una particolare procedura?

Per richiedere il contributo occorre presentare la domanda bonus baby sitting all'Inps scegliendo una delle seguenti modalità: online, attraverso l'applicazione web disponibile sul portale dell'Inps; rivolgendosi al Contact Center Inps; rivolgendosi ai servizi gratuiti offerti dai patronati.

Alcuni dipendenti mi chiedono in questo periodo ulteriori permessi retribuiti. Posso concederli?

Sì. Il numero di giorni di permesso ex art. 33 L.104/1992 è stato incrementato dal D.L. "Cura Italia" di ulteriori complessivi 12 giorni fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. L'art. 73 D.L. "Rilancio" prevede che detta estensione sia fruibile per altri due mesi. Le giornate aggiuntive di permesso si sommano ai tre giorni mensili previsti dalla L. 104/1992.

Un dipendente ha contratto il Covid-19 sul posto di lavoro. Ci sono prestazioni Inail al riguardo?

I casi accertati di Covid-19 sul lavoro sono trattati come infortuni di lavoro. Nei casi accertati di infezione in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni professionali, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da Covid-19 in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 74 D.L. "Rilancio").

Come devo considerare le assenze per quarantena o per la permanenza domiciliare fiduciaria disposte dai provvedimenti di emergenza sanitaria?

Il periodo di assenza dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico, mentre non lo è ai fini del periodo di comporto (art. 26 D.L. "Cura Italia" convertito in L. 27/2020). La disposizione si applica altresì alle assenze per le quali sono stati trasmessi certificati prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge.
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