"Chi cambia sesso ha diritto a scegliersi un nuovo nome, senza accontentarsi del cambio di desinenza di quello avuto alla nascita".

E questo perché il nome "è uno dei diritti inviolabili della persona, insopprimibile".

A stabilirlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso di un ex uomo residente a Cagliari, Alessandro, che non voleva cambiare il suo nome in Alessandra - così come deciso dalla Corte d'appello di Torino - ma aveva scelto Alexandra.

Secondo i giudici torinesi si tratta di "un voluttuario desiderio di mutamento del nome" e occorre accontentarsi di "quello derivante dalla mera femminilizzazione del precedente".

Di diverso avviso gli ermellini, che hanno dato via libera ad Alexandra. E non solo: "Nella scelta, da parte di chi chiede una nuova identità anagrafica per registrare il mutamento di sesso, deve essere assicurato anche un diritto all'oblio, inteso quale diritto a una netta cesura con la precedente identità", si legge nella sentenza.

La Suprema Corte inoltre ricorda che per ottenere la rettificazione anagrafica dell'identità di genere, "il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari non è un presupposto imprescindibile". Il nuovo documento d'identità "va rilasciato anche in caso di non compiutezza del percorso di transizione".

(Unioneonline/L)
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