Dopo lunga e meditata attesa Mattarella ha deciso di promulgare la legge sulla legittima difesa, ma, come riportato da tutti i quotidiani locali e nazionali, ha voluto sottolineare il suo disappunto in merito ad alcuni aspetti critici inviando una missiva ai presidenti delle Camere ed al premier Giuseppe Conte con cui ha voluto rimarcare, tra le altre cose, in primis, il ruolo ineludibile dello Stato, il quale non può e non deve ritenersi attenuato “nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”. Inoltre, ha voluto altresì soffermarsi sul concetto di “grave turbamento” derivante dalla situazione di pericolo in atto, precisando che lo stesso dovrebbe avere un carattere oggettivo.

Manco a farlo apposta, nell’immediatezza della promulgazione, in un piccolo comune italiano, poco distante da Roma, Monterotondo, è stato sparato il primo colpo in pretesa legittima difesa, tuttavia ad altezza di uomo, senza alcun preventivo avvertimento con colpi sparati in aria; a farne le spese sembrerebbe essere stato un sedicenne, ancora in ospedale in gravi condizioni, forse in procinto di mettere a punto una rapina evidentemente fallita.

Chiaramente le indagini faranno il loro corso per l’accertamento della dinamica della sparatoria, ma se anche dovesse riuscire accreditata la tesi del feritore, comunque egli, in buona sostanza, non potrebbe ancora avvalersi degli effetti favorevoli della nuova normativa (che sebbene promulgata non è ancora entrata in vigore) per cui un qualunque cittadino, in presenza di uno stato di grave turbamento derivante da un pericolo in atto, di fatto può usare un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per la difesa della propria incolumità o dei beni propri o altrui.

E se il Ministro dell’Interno, in costante campagna elettorale, dal canto suo, non ha perso tempo ad esprimersi sulla questione e sul sedicenne rimasto ferito tuonando dal suo scranno che se non avesse fatto il rapinatore sarebbe stato bene a guardare Ballando con le Stelle, dall’altro, il ventinovenne feritore, peraltro tiratore sportivo, sembrerebbe temere ritorsioni da parte dei malviventi fuggiti siccome allo stato disarmato essendogli stata ritirata la pistola in conseguenza dell’occorso.

Ma al di là del fatto in se e per sé considerato, che comunque deve indurci alla riflessione su quelli che possono essere, per ambo le parti coinvolte (malvivente e privato cittadino), gli effetti pratici di una legge che affida all’arbitrio incondizionato dell’uomo il bene più importante che possediamo, ciò che più colpisce è il via libera del Quirinale su una norma così densa di criticità. E soprattutto colpisce ancor di più il successivo intervento scritto del Presidente della Repubblica, che all’evidenza non può riverberare alcun effetto pratico sull’operatività della nuova normativa. Detto altrimenti, quello di Mattarella sembra quasi l’atteggiamento di chi, come Ponzio Pilato, in perfetta solitudine e gravato dal peso di una scelta difficile, in un primo momento decide, per così dire, di lavarsene le mani promulgando la legge, sia pure con grande malincuore, per poi subito dopo piangere sul latte versato con la missiva di rimprovero al Parlamento sperando, ed anzi auspicando, che altri rimedino sollevando questioni di legittimità costituzionale e, quindi, ancora una volta scaricando la responsabilità dell’intervento correttivo sugli operatori del diritto.

Qui prodest?

Se davvero il Presidente Mattarella, che tutti conosciamo per la sua intelligenza sopraffina e per il suo costante equilibrio, aveva in animo le perplessità che di fatto ha lucidamente manifestato, gli sarebbe bastato fare ricorso ai poteri conferitigli dall’articolo 74 della Costituzione il quale, appunto, legittima il Capo dello Stato a bloccare una proposta di legge dopo la sua approvazione definitiva da parte del Parlamento inviando messaggio motivato alle Camere e chiedendo una nuova deliberazione sul punto.

Non sarebbe stato certo il primo ad avvalersi di tale potere, avendolo anzi più volte esercitato nel passato lontano e recente Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi, Sandro Pertini, Oscar Luigi Scalfaro e pure lo stesso Giorgio Napolitano di cui tutti sicuramente ricorderemo il secco “no” al decreto su Eluana Englaro varato dal Governo Berlusconi.

Le osservazioni alla legge sulla legittima difesa (Ansa)
Le osservazioni alla legge sulla legittima difesa (Ansa)
Le osservazioni alla legge sulla legittima difesa (Ansa)

Mi viene da pensare che, con buona probabilità il nostro Presidente della Repubblica avrà certamente riflettuto sulla circostanza che se anche avesse sollecitato le camere ai sensi dell’articolo richiamato, queste ultime, per tutta risposta, avrebbero comunque approvato nuovamente la legge negli stessi termini e a quel punto lui si sarebbe trovato costretto a promulgarla comunque. Ma resto convinta che un intervento del Presidente in tal senso avrebbe potuto incidere maggiormente sull’operato del legislatore.

Intanto, perchè in questo caso la posta in gioco è piuttosto alta giacchè il problema vero, io credo, non è, come di fatto non è mai stato, quello che realmente accade nelle aule giudiziarie nei procedimenti penali per eccesso di legittima difesa, che nella gran parte dei casi si sono sempre risolti col riconoscimento della scriminante e/o con la condanna a pene piuttosto lievi, quanto piuttosto questa nuova esigenza di legittimare una giustizia fai da te in alternativa a quella statale e corrispondentemente delegittimare il ruolo della magistratura al solo fine di regalarlo a funzioni sempre più marginali a tutto vantaggio di azzardati automatismi.

Quindi, perché nonostante il rilievo del Presidente della Repubblica inerente la necessità di oggettivizare il parametro del “grave turbamento”, è chiaro che ad essere errato è proprio il presupposto di operatività della nuova norma sulla legittima difesa siccome è assolutamente incontestabile che il grave turbamento inerisca direttamente ad uno stato d’animo, e pertanto ad una condizione soggettiva che esula da parametri obiettivi essendo direttamente riconnessa alla percezione personalissima del pericolo che ogni essere umano avverte di fronte ad una situazione di necessità.

Infine, perché conseguentemente, a prescindere dalla ovvia considerazione che la legittima difesa è un diritto di ogni cittadino che si trovi in una situazione di pericolo, tuttavia è fin troppo ovvio che l’aver messo nero su bianco che non potrà più essere punito per eccesso colposo di difesa colui che abbia reagito in ipotesi di grave turbamento psichico, significa solamente cercare di non punire più nessuno, giacchè è sommamente difficile se non praticamente impossibile misurare il livello del turbamento che taluno può aver subito.

Insomma, la verità, a mio modesto modo di vedere, è che in realtà non avevamo alcun bisogno di questa riforma siccome per un verso, la legittima difesa domiciliare introdotta nel 2006 dal Governo Berlusconi, rappresentava il perfetto contemperamento tra il diritto del cittadino di difendersi legittimamente nella propria abitazione e nei luoghi di lavoro ed il rispetto del principio di proporzionalità (tra offesa e difesa) e siccome, per l’altro verso, la riforma voluta dal Ministro dell’Interno, oblitera in radice ogni minimo riferimento a quello che rappresenta il problema unico, ma sempre e costantemente sottolineato da più parti, di assicurare la certezza della pena nei confronti dei malviventi che si introducano furtivamente nelle nostre abitazioni.

Ma ormai il dado è tratto e come sempre solo chi vivrà ne constaterà gli effetti.

Giuseppina Di Salvatore

(avvocato - Nuoro)
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